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Legislatura X - Commissione III - Processo Verbale del 13/09/2018 pomeridiano

 

Processo verbale n. 26

Seduta del 13 settembre 2018

 

Il giorno 13 settembre 2018 alle ore 14,30 è convocata, con note prot. n. AL.2018.50266 del 07/09/2018 e prot. n. AL.2018.51114 del 12/09/2018, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Nord

2

assente

IOTTI Massimo

Vicepresidente

Partito Democratico

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BAGNARI Mirco

Componente

Partito Democratico

1

presente

CAMPEDELLI Enrico

Componente

Partito Democratico

2

presente

FABBRI Alan

Componente

Lega Nord

1

assente

FACCI Michele

Componente

Gruppo Misto

1

assente

GALLI Andrea

Componente

Forza Italia

1

assente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

4

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

5

presente

PETTAZZONI Marco

Componente

Lega Nord

2

presente

POLI Roberto

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord

1

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

PRUCCOLI Giorgio

Componente

Partito Democratico

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord

1

presente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

2

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Gruppo Misto

1

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia

1

presente

TARASCONI Katia

Componente

Partito Democratico

1

assente

TARUFFI Igor

Componente

Sinistra Italiana

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

1

assente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

presente

 

Sono presenti i consiglieri: Paolo ZOFFOLI in sostituzione di Valentina RAVAIOLI e Gianni BESSI in sostituzione di Katia TARASCONI.

 

Sono altresì presenti i consiglieri: Paolo CALVANO, Andrea BERTANI e Gian Luigi MOLINARI.

 

Partecipano alla seduta: P. Bissi (Res. Servizio turismo, commercio e sport), B. Attili (Direzione generale Assemblea legislativa regionale), F. Tornatore (Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici), F. Zinoni (Dir. tecnico ARPAE), T. Mordenti (SAC ARPAE -FC), M. Stambazzi (Direttore sezione ARPAE-FC).

 

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Samuela Fiorini

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


La presidente RONTINI dichiara aperta la seduta alle ore 14,40.

 

-          Approvazione del processo verbale n. 25 del 2018.

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

C179 -Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: "L.R.27 aprile 1976, n.19 e s.m.i. Programmazione 2018 porti ed approdi fluviali turistici - integrazione risorse finanziarie attribuite e contributi concessi con DGR n. 1067 del 09/07/2018".

 

La presidente RONTINI introduce il primo punto all’ordine del giorno.

 

La dottoressa BISSI illustra gli aspetti principali del provvedimento all’esame.

 

In assenza di interventi, la presidente RONTINI invita i colleghi ad esprimere il loro parere sullo schema di delibera appena illustrato.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 26 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 4 astenuti (LN, FDI).

 

-          Proposta di Regolamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua – COM(2018) 337 final del 28 maggio 2018.

 

La presidente RONTINI procede con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno su cui la Commissione deve esprimersi in sede consultiva.

 

La dottoressa ATTILI introduce l’argomento della proposta di Regolamento.

 

Il dottor TORNATORE illustra gli aspetti principali del provvedimento.

 

Intervengono i consiglieri BERTANI e MONTALTI.

 

La presidente RONTINI ricorda ai colleghi che nei giorni scorsi sono state trasmesse le note tecniche predisposte dagli uffici tecnici. Fa inoltre presente che le sollecitazioni emerse in seduta saranno trasmesse alla Commissione I referente in materia.

 

Il dottor TORNATORE risponde alle domande dei consiglieri intervenuti.

 

Riprende la parola la dottoressa ATTILI ribadendo che eventuali proposte, osservazioni ed integrazioni sull’argomento in discussione potranno essere presentate in sede referente.

 

In assenza di altri interventi, la presidente RONTINI invita i commissari ad esprimersi sulla seguente bozza di parere:

 

“In generale, si evidenzia che l’acqua è stata considerata per anni un bene di scarso valore in quanto ritenuta inesauribile e di nessun costo reale. Attualmente tale concetto è in fase di superamento, a favore di una valutazione dell’acqua come una risorsa limitata di cui fare un uso corretto, al fine di non dissipare un bene patrimonio della collettività. Negli ultimi anni, in particolare, a livello internazionale, l’aumento delle pressioni sulle risorse idriche e l’affermarsi del concetto e delle azioni rivolte allo “sviluppo sostenibile” hanno condotto alla definizione di importanti progetti e programmi di conservazione e di risparmio, mediante innovazioni tecnologiche e gestionali, spesso accompagnate da campagne di sensibilizzazione e da modificazioni tariffarie ed economiche.

 

Si segnala, inoltre, che in considerazione degli effetti del cambiamento climatico il reperimento di un’alternativa alle fonti usuali di risorse idriche per l’irrigazione è necessario se si vi vuole mantenere, o sviluppare ulteriormente, la redditività della produzione agricola non solo nazionale e regionale, ma anche europea. Gli eventi straordinari regionali verificatisi nell’anno in corso, infatti, riconducibili alla variabilità meteo climatica, investono ormai non soltanto gli stati dell’Europa meridionale, ma in varia misura tutti gli Stati.

 

In considerazione della sempre minore disponibilità di acque di buona qualità, che generalmente vengono destinate all’uso potabile, quindi, la possibilità di riutilizzo delle acque reflue, che costituisce aspetto integrante del corretto governo della risorsa idrica nel suo complesso, rappresenta un tema di grande attualità, oggetto di grande attenzione sia a livello scientifico che normativo. Per la gestione del ciclo dell'acqua, quindi, il riutilizzo delle acque reflue depurate rappresenta un approccio evoluto per un uso più razionale della risorsa idrica.

 

Si evidenzia, a tal proposito, che il riuso delle acque può avere due importanti benefici: il più immediato si riferisce alla possibilità di disporre di una risorsa idrica addizionale; il secondo è dato dalla riduzione dell’impatto determinato dall’immissione delle acque reflue depurate nell’ambiente, da cui deriva l’effetto indiretto, non trascurabile, della conservazione della qualità delle acque a valle. Dunque, a scala di bacino, si sottolinea la necessità di valutare il doppio contributo delle acque reflue depurate nel bilancio idrico, sia come quantitativo a disposizione a monte, che come riduzione del deflusso di acque reflue a valle. Inoltre, se l’acqua è riutilizzata in agricoltura, sebbene di minor rilevo rispetto al contributo irriguo, si deve tener conto anche della riduzione nell’uso di fertilizzanti, dal momento che si può disporre dei quantitativi di nutrienti presenti nelle acque reflue depurate, e del conseguente abbattimento dei costi dei trattamenti di affinamento.

 

Nonostante gli evidenti benefici che ne deriverebbero, si evidenzia che il riutilizzo delle acque reflue depurate non è una pratica molto diffusa in Europa. Vi sono diverse ragioni alla base di un così basso livello di riutilizzo, ma su tutte prevale la mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni nell’UE in materia. Si rileva che questa mancanza, tra l’altro, determina potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acqua riutilizzata in quanto i cittadini, sentendosi poco tutelati, risultano poco propensi all’acquisto di tali prodotti. Alla luce di ciò, dunque, si ritiene assolutamente auspicabile l’adozione di una normativa comune in materia per i paesi dell’UE, in grado di armonizzare anche le normative già vigenti in alcuni Stati membri.

 

Entrando nel dettaglio dell’articolato della proposta di regolamento, si evidenza quanto segue:

 

Con riferimento all’art. 1 (Oggetto e finalità), la proposta di regolamento sembrerebbe limitare il suo ambito di applicazione ai soli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane. Sul punto, si ritiene che sarebbe più corretto estendere l’ambito di applicazione anche agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali.

 

Con riferimento all’art. 2 (Ambito di applicazione), dalla proposta di regolamento si evince che il legislatore europeo intende limitare l’ambito di applicazione dello stesso al solo riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue depurate. In tal senso, si ritiene che sarebbe, invece, più corretto ri-denominare il regolamento in “Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua in agricoltura”.

 

Con riferimento all’art. 4 (Obblighi del gestore dell’impianto di depurazione per quanto riguarda la qualità dell’acqua), si evidenzia che la qualità dell’acqua di irrigazione è un parametro fondamentale per la protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori, il rendimento delle coltivazioni, la produttività del suolo e la protezione dell'ambiente.  L’eccessiva concentrazione del sodio rispetto al calcio e al magnesio, ad esempio, potrebbe provocare l’alcalinizzazione del terreno con il conseguente degrado della struttura, mentre problemi alle colture potrebbero verificarsi per l’elevata concentrazione di sali nel terreno, che aumenta la componente osmotica del potenziale idrico del terreno, rendendo più difficile l’assorbimento dell’acqua da parte dell’apparato radicale. Altri inconvenienti potrebbero derivare anche dalla presenza di metalli pesanti che in seguito al loro accumulo nei terreni possono avere effetti tossici sulle colture.

 

Ciononostante, si evidenzia che non esiste un riferimento univoco rispetto alla qualità chimico-fisica delle acque da utilizzare per l’irrigazione, in quanto, i potenziali effetti negativi che queste potrebbero avere su terreni e colture sono strettamente legati alle caratteristiche di partenza dei terreni irrigati, alla tipologia di coltura praticata e alle pratiche irrigue utilizzate. A tal proposito si sottolinea che l'accettazione pubblica del riutilizzo dell'acqua per irrigare le colture diminuisce quando la salute pubblica e/o l'ambiente sono percepiti come a rischio. Pertanto, la creazione della fiducia dei consumatori sulla qualità dell'acqua riutilizzata costituisce un fattore chiave per l'accettazione da parte dei cittadini e il riutilizzo sostenibile in agricoltura e per il paesaggio.

 

Si sottolinea, inoltre, che la possibilità di riutilizzare ad uso irriguo acque reflue depurate va sempre valutata in relazione alla realtà territoriale in cui si opera, in quanto, a parità di condizioni, gli effetti che queste possono avere su terreni e colture possono essere molto diversi.

 

Sempre con riferimento all’articolo 4 della proposta di regolamento, si evidenzia che il rischio sanitario più consistente legato alla pratica del riuso delle acque reflue depurate, in effetti, è quello della diffusione di agenti patogeni quali virus, batteri e, soprattutto, parassiti (principalmente protozoi e elminti). Il rischio legato ai parassiti è in genere superiore a quello legato ai batteri e ai virus, in quanto questi organismi sono in grado di resistere molto più a lungo al di fuori dell’organismo umano. Infatti, mentre virus e batteri enterici sopravvivono in genere pochi giorni, i parassiti possono sviluppare forme resistenti che possono sopravvivere mesi o addirittura anni. In relazione alla qualità chimico-fisica delle acque reflue depurate si può affermare che, vista la normativa vigente in materia di trattamento delle acque reflue, con particolare riferimento alle acque reflue urbane, già oggi i limiti allo scarico previsti per le acque rilasciate dagli impianti di depurazione (vedi decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) sono tali da rendere queste acque potenzialmente utilizzabili ad uso irriguo.

 

Si evidenzia, quindi, positivamente, che la proposta di regolamento, per quanto attiene ai principali parametri chimico-fisici, non introduce alcun nuovo limite allo scarico né prevede l’introduzione di nuovi tipi di trattamenti, ma rimanda ai limiti e ai trattamenti obbligatori già previsti dalle direttive vigenti con particolare riferimento alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Diversamente, per quanto riguarda il rischio sanitario, riferito tanto agli operatori del settore agricolo quanto ai consumatori, la proposta di regolamento introduce limiti molto cautelativi per batteri e parassiti differenziandoli però, giustamente, in relazione ai metodi di irrigazione in uso e al tipo di coltura irrigata nonché al suo successivo utilizzo, prestando particolare attenzione al caso di prodotti destinati al consumo “crudo”.

 

Si ritiene, quindi, l’approccio della proposta di regolamento condivisibile, tanto nel merito quanto nel metodo. Nel merito, in quanto, richiamando espressamente i limiti allo scarico di cui alla direttiva 91/271/CEE, chiarisce, implicitamente, anche l’ambito di applicazione della disciplina; nel metodo, in quanto, introducendo l’Analisi di Rischio (vedi considerazioni relative all’art. 5 della proposta di regolamento), consente di superare il vincolo rappresentato dall’applicazione di limiti standard allo scarico (effluent standard) aprendo alla possibilità di valutare, caso per caso, quali limiti applicare alla qualità delle acque reflue depurate da avviare al riutilizzo, pur rimanendo all’interno di una cornice ben definita.

 

Si sottolinea che questo passaggio potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione culturale per il nostro Paese, auspicata da tempo, visto che l’attuale normativa nazionale in materia (vedi decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) ha rappresentato, secondo tutti gli operatori del settore, un ostacolo allo sviluppo della pratica del riuso a causa dell’adozione di limiti standard fissi difficilmente conseguibili in quanto eccessivamente restrittivi, anche in relazione all’obiettivo della tutela delle colture.

 

Con riferimento all’art. 5 (Gestione dei Rischi) si evidenzia che la proposta di regolamento, coerentemente con l’esperienza internazionale che ha dimostrato l’impossibilità di definire uno standard univoco per la qualità chimico-fisica delle acque ad uso irriguo, così come uno standard univoco per la qualità microbiologica delle stesse, affida ad uno strumento molto innovativo il compito di condurre tutte le valutazioni utili a definire le condizioni a cui un’acqua reflue depurata può essere riutilizzata ai fini irrigui: l’analisi di rischio. L'analisi di rischio sanitario-ambientale, introdotta dall’art. 5 della proposta di regolamento, rappresenta attualmente lo strumento più avanzato di supporto alle decisioni che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi per l’ambiente e per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle diverse matrici (acqua, suolo). L’analisi di rischio in questo caso sarebbe applicata in modo inverso (cd. backward), partendo dai criteri di accettabilità del rischio stesso, al fine di determinare poi i livelli di “contaminazione” delle acque reflue depurate da avviare al riuso ritenuti accettabili visti gli ambienti e la popolazione esposti. È solo in base all’esito della valutazione del rischio, quindi, che vengono individuate le prescrizioni supplementari (limiti allo scarico), relative alla qualità chimico-fisica che devono avere le acque reflue depurate, da avviare al riutilizzo e che possono riguardare metalli pesanti, antiparassitari, sottoprodotti della disinfezione, medicinali o altre sostanze che destano crescente preoccupazione.

 

Cionondimeno, si segnala che l’Allegato II della proposta di regolamento delimita comunque il campo all’interno del quale occorre muoversi richiamando l’attenzione degli operatori sulla necessità che la valutazione del rischio tenga conto, “come minimo” (cfr. Allegato II, paragrafo 4, terzo capoverso), di una serie di obblighi e prescrizioni (compresi limiti allo scarico) introdotti dalla normativa europea in materia di tutela delle acque e dell’ambiente in generale, nonché delle produzioni agricole e della salute dei cittadini. Ovviamente l’analisi di rischio dovrà prevedere anche una parte relativa alla gestione del rischio medesimo. In particolare, la proposta di regolamento, nell’Allegato II, introduce l’obbligo di individuare le misure di prevenzione che devono essere adottate per limitare il rischio in sé e per fare in modo che tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente gestiti. Tale analisi dovrà essere condotta partendo dall’impianto di trattamento delle acque reflue, per il quale dovrà essere predisposto un adeguato sistema di gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza, comprese le procedure per informare adeguatamente tutte le parti interessate in caso di evento, fino ad arrivare al luogo di utilizzo nel quale dovranno essere predisposti sistemi di monitoraggio ambientale in grado di rilevare eventuali effetti negativi derivanti dal riutilizzo dell’acqua.

 

Come già evidenziato al punto precedente, quindi, si condivide l’approccio adottato dalla proposta di regolamento, ritenendo l’applicazione dell’analisi di rischio di gran lunga più cautelativa rispetto alla semplice applicazione del principio del limite allo scarico (effluent standard) e maggiormente coerente con il modello di tutela dell’ambiente, e delle risorse idriche introdotto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La direttiva 2000/60/CE, infatti, ha introdotto un approccio alla tutela dei corpi idrici maggiormente votato alla valutazione dello stream standard piuttosto che all’applicazione del principio dell’effluent standard. Il principio dell’effluent standard ha il vantaggio apparente di controllare, in modo puntiforme, i limiti di emissione allo scarico. In realtà, si evidenzia che questo criterio risulta efficace solo laddove l’acqua nel ricettore sia in quantità tali che l’apporto inquinante risulta piccolo rispetto alla capacità di autodepurazione/diluizione del corpo idrico ricevente. Tuttavia, nel caso in cui la portata del corpo idrico ricevente risulti inferiore a quella dello scarico, o si sia in presenza di una molteplicità di scarichi puntuali, l’effluent standard produce effetti cumulati sul ricettore facendo tendere la qualità dell’acqua di quest’ultimo alla qualità dell’acqua degli scarichi. In questi casi, occorre tener conto della capacità di autodepurazione del ricettore rispetto agli inquinanti immessi, fissando livelli di accettabilità nel ricettore che siano in stretta relazione con l’utilizzo a valle (stream standard). Si evidenzia, quindi, che l’approccio stream standard è sicuramente più indicato per un Paese come l’Italia in cui molti degli impianti di trattamento delle acque reflue recapitano i propri scarichi nella rete dei canali di bonifica, producendo, nei fatti, un riutilizzo delle acque reflue depurate anche laddove non espressamente dichiarato non trattandosi di un riutilizzo diretto.

 

Si specifica, inoltre, che l’approccio mirato alla valutazione del rischio, si ritrova anche nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che definisce i coltivatori come operatori del settore alimentare e, in quanto tali, tenuti ad effettuare una valutazione del rischio sanitario, che ne consenta nel contempo una gestione proattiva. In particolare si segnala che la Comunicazione della Commissione europea relativa agli orientamenti per la gestione dei rischi microbiologici nei prodotti ortofrutticoli freschi, a livello di produzione primaria, mediante una corretta igiene, stabilisce che i coltivatori devono “affrontare i rischi microbiologici riguardanti la sicurezza degli alimenti mediante le buone pratiche agricole (BPA) e le buone pratiche igieniche (BPI) nella produzione primaria (ovvero coltivazione, raccolta e post raccolta) dei prodotti ortofrutticoli freschi venduti crudi ( non trasformati) ai consumatori o a seguito di una lavorazione minima (ossia lavati, selezionati, confezionati ) anche durante il trasporto”.

 

Si segnala, in conclusione, che anche la direttiva n. 2015/1787/UE della Commissione, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, individua, nella valutazione del rischio, uno strumento essenziale per garantire la salubrità delle acque erogate alla popolazione.

 

Con riferimento all’art. 7 (Concessione dell’autorizzazione) si propone di aggiungere al comma 3, lettera b, dopo le parole “prescrizioni supplementari” le parole “(limiti in concentrazione)”, al fine di rendere più chiara la disposizione.

 

Con riferimento all’art. 8 (Verifica della conformità) si evidenzia che la disposizione stabilisce le modalità con cui gli operatori saranno chiamati a verificare che le acque reflue depurate inviate al riutilizzo rispettino le condizioni indicate dal dispositivo autorizzativo. In particolare, il comma 1, prevede che l’Autorità competente “verifica che, al punto di conformità (all’uscita dell’impianto di depurazione secondo quanto indicato all’art. 4, comma 1), le acque depurate rispettino le condizioni indicate nell’autorizzazione. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità: a) controlli in loco; b) uso di dati di monitoraggio ottenuti in applicazione del Regolamento medesimo e delle direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE; c) qualsiasi altro mezzo adeguato”. Riguardo a quest’ultimo punto si propone di modificare la disposizione per renderla più chiara, in quanto, dalla sua formulazione attuale non si comprende l’obiettivo del legislatore europeo, con particolare riferimento all’uso dei dati relativi al monitoraggio fatto dalle Autorità nazionali ai fini della direttiva 2000/60/CE. La direttiva 2000/60/CE prevede, infatti, il monitoraggio dei corpi idrici (superficiali o sotterranei) ai fini della valutazione del loro stato di qualità ambientale. Di norma, nel caso dei corpi idrici superficiali, l’ubicazione delle stazioni di monitoraggio viene scelta in modo tale da porle in tratti non soggetti a perturbazioni dirette proprio per rendere la valutazione quanto più oggettiva è possibile. Fermo restando quanto sopra evidenziato, può comunque accadere che, data la numerosità degli scarichi presenti, una stazione di controllo si trovi ad essere ubicata a valle dello scarico di un impianto per il trattamento delle acque reflue (ovviamente sempre a valle della zona di mescolamento). Ciononostante, anche laddove in essa dovesse rilevarsi uno scadimento della qualità ambientale del corpo idrico legato a concentrazioni di determinati inquinanti in valore superiore al valore limite eventualmente imposto all’impianto di trattamento posto a monte della stazione, formalmente sarebbe difficile attribuire a quest’ultimo la responsabilità di tale scadimento se non a fronte di opportuni riscontri provenienti anche dal monitoraggio diretto dello scarico.

 

Con riferimento agli articoli 10 (Informazioni al pubblico) e 11 (Informazioni relative al controllo e all’attuazione), si segnala che introducono una serie di adempimenti in capo agli Stati membri che saranno chiamati a fornire informazioni dettagliate in merito all’attuazione del Regolamento sia al “pubblico” (ogni anno) sia alla Commissione europea (ogni 6 anni). Si ritiene che, anche nell’ottica di una maggiore semplificazione, anziché introdurre dei nuovi adempimenti per gli Stati membri, sarebbe preferibile e più corretto che il regolamento provvedesse ad indicare in che modo le informazioni in merito al riutilizzo delle acque reflue depurate debbano essere integrate all’interno di flussi dati già esistenti, quali, il flusso dati di cui all’art. 15 della direttiva 91/271/CEE (previsto ogni due anni) e il flusso dati Reporting WISE di cui alla Direttiva 2000/60/CE (previsto ogni 6 anni).

 

Con riferimento all’art. 17 (Entrata in vigore e applicazione), si evidenzia che la disposizione stabilisce che il medesimo entri in vigore entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, mentre la sua applicazione da parte degli Stati membri decorre un anno dopo l’entrata in vigore. Sul punto, come si è già avuto modo di sottolineare, si segnala che nella realtà italiana molti impianti di trattamento delle acque reflue, soprattutto delle acque reflue urbane, recapitano i propri scarichi nella rete dei canali artificiali in gestione ai Consorzi di Bonifica. Poiché molti di questi canali hanno carattere promiscuo, assolvendo alla duplice funzione di scolo e di veicolazione delle acque derivate ad uso irriguo, l’applicazione del Regolamento, così come formulata oggi, diventerebbe, nel nostro Paese, sostanzialmente obbligatoria per tutti i gestori. Di conseguenza, molti impianti di trattamento dovranno ad adeguare le proprie linee acque introducendo nuovi trattamenti che, a seconda dei casi, potrebbero andare dai semplici sistemi di disinfezione (acido peracetico, lampade UV, ecc.) ai più spinti sistemi di filtrazione (ultrafiltrazione a sabbia, filtrazione a membrane, ecc.) a seconda del tipo di colture irrigate. Adeguamenti di questo genere potrebbero richiedere, a seconda degli impianti, anche diversi anni per la loro realizzazione (in Regione quasi tutti gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 AE sono dotati di sistemi di trattamento terziari e sistemi per la disinfezione, mentre quelli di potenzialità compresa tra 2.000 AE e 9.999 AE sono tutti dotati almeno di trattamento secondario). Inoltre, trattandosi esclusivamente di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane (sempre secondo la formulazione attuale del testo), la cui gestione e manutenzione è soggetta alla disciplina del Servizio Idrico Integrato, questi interventi porterebbero inevitabilmente a dover rivedere i Piani d’Investimento (Piano d’Ambito) e i relativi regimi tariffari. Si sottolinea, quindi, che per il nostro Paese un adeguamento nei termini e con le tempistiche attualmente previste sarebbe praticamente impossibile. Alla luce di ciò, si propone di ricondurre il percorso di adeguamento nell’ambito della pianificazione della tutela e gestione delle risorse idriche, e di conseguenza si ritiene che lo stesso debba essere più opportunamente trattato nell’ambito del prossimo ciclo di predisposizione dei Piani di Gestione di cui alla direttiva 2000/60/CE, allineando le tempistiche e posticipando l’applicazione del regolamento al 2027 (si segnala, infatti, che il prossimo ciclo di pianificazione partirà nel 2021).”

 

La Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 9 astenuti (LN, M5S, FDI, Misto/Sassi) sulla proposta di Regolamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua.

 

6781 -Proposta recante: "Documento di economia e finanza regionale DEFR 2019 con riferimento alla programmazione 2019-2021". (Delibera di Giunta n. 990 del 25 06 18)

 

La presidente RONTINI introduce l’oggetto 6781.

 

Il relatore BESSI illustra il provvedimento.

 

In assenza di interventi, la presidente RONTINI pone in votazione l’oggetto illustrato.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 29 voti favorevoli (PD, SI, Misto/Prodi), 7 contrari (LN, M5S) e 2 astenuti (FDI, Misto/Sassi).

 

7123 -Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire il sostegno ai Comuni per il bando delle periferie e nella richiesta al Governo di rivedere i tagli previsti, ad attivarsi per consentire il relativo rifinanziamento in sede di conversione del decreto Milleproroghe e a sollecitare il Governo affinché le convenzioni sottoscritte vengano onorate. (12 09 18)

A firma dei Consiglieri: Rossi, Calvano, Caliandro, Tarasconi, Bagnari, Zappaterra, Poli, Iotti, Molinari, Pruccoli, Campedelli, Zoffoli, Marchetti Francesca, Cardinali, Bessi, Mori, Rontini, Boschini, Sabattini, Serri, Montalti

 

La presidente RONTINI propone, in assenza di obiezioni, di invertire l’ordine del giorno e di procedere, quindi, con la trattazione dell’oggetto 7123 su cui è stato presentato un emendamento da parte del collega Tagliaferri.

 

Interviene il consigliere POMPIGNOLI che invita la prima firmataria della risoluzione a ritirarla giustificando tale richiesta.

 

La consigliera ROSSI si dichiara contraria al ritiro e ne spiega le motivazioni.

 

La presidente RONTINI chiede alla prima firmataria se, ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Regolamento interno, è d’accordo nel mettere in votazione l’emendamento presentato dal collega Tagliaferri.

 

La consigliera ROSSI acconsente.

 

Interviene la consigliera GIBERTONI chiedendo che venga rinviata la discussione sulla risoluzione in oggetto.

 

Prendono, quindi, la parola i consiglieri POMPIGNOLI, TARUFFI e ZAPPATERRA.

 

Intervengono a più riprese il consigliere POMPIGNOLI e la presidente RONTINI.

 

Riprende il suo intervento la consigliera ZAPPATERRA.

 

Prendono la parola i consiglieri CALVANO, POLI e PRUCCOLI.

 

Interviene il consigliere BERTANI.

 

Lo interrompe la presidente RONTINI per una precisazione.

 

Il consigliere BERTANI riprende la parola.

 

Interviene il consigliere SASSI.

 

Replica la consigliera ROSSI.

 

Il consigliere POMPIGNOLI chiede un chiarimento.

 

In assenza di altri interventi, la presidente RONTINI mette in votazione l’emendamento presentato dal collega Tagliaferri e la risoluzione illustrata.

 

La Commissione accoglie con 25 voti favorevoli (PD, SI, FDI, Misto/Prodi), 2 contrari (LN) e 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi) l’emendamento del consigliere Tagliaferri.

 

La Commissione approva con 25 voti favorevoli (PD, SI, FDI, Misto/Prodi), 7 contrari (LN, M5S, Misto/Sassi) la risoluzione 7123 così come emendata.

 

-          Audizione del Direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) dott. Giuseppe Bortone in merito alla situazione determinatasi a San Lorenzo in Noceto (Forlì).

 

La presidente RONTINI prima di procedere con l’ultimo punto all’ordine del giorno, comunica che il direttore Bortone non è presente per ragioni di salute. Precisa che la richiesta di audizione è pervenuta dal collega Pompignoli cui cede la parola.

 

Il consigliere POMPIGNOLI spiega le ragioni della richiesta di audizione.

 

Il dottor ZINONI, la dottoressa MORDENTI e il dottor STAMBAZZI svolgono l’audizione con il supporto di slide.

 

Intervengono i consiglieri POMPIGNOLI, BERTANI e ZOFFOLI.

 

Risponde la dottoressa MORDENTI.

 

La presidente RONTINI, in chiusura di seduta, preannuncia il calendario delle prossime sedute di Commissione.

 

Prende la parola il consigliere TARUFFI auspicando che il tema della richiesta di maggiore autonomia regionale ex articolo 116 della Costituzione, già svolto in tutte le Commissioni, possa essere ulteriormente approfondito prima di essere trattato in Aula.

 

La presidente RONTINI precisa che la sede referente è la Commissione I in cui si augura possa essere elaborato un documento che contenga osservazioni e approfondisca le questioni rimaste in sospeso.

 

Interviene il consigliere POMPIGNOLI preannunciando che nella prossima seduta della Commissione I, da lui presieduta e prevista per lunedì p.v., si concluderà la discussione sull’argomento della maggiore autonomia regionale ex articolo 116 Costituzione.

 

Prende la parola il consigliere BERTANI per chiedere ulteriori informazioni sulle visite previste.

 

Risponde la presidente RONTINI.

 

La seduta termina alle 17,40.

 

Approvato nella seduta del 20 settembre 2018.

 

La segretaria

La Presidente

Samuela Fiorini

Manuela Rontini

 


ALLEGATO

 

Emendamento 1 a firma del consigliere Tagliaferri all’ogg. 7123.

 

Al termine del primo punto delle considerazioni, dopo la parola “Darsena – ex Mof-Meis” sono integrate le parole “a Piacenza di 8 milioni di euro per la riqualificazione di Piazza Cittadella, Piazza Casali e Ex Locomotori Berzolla”.

 

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