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Legislatura X - Commissione II - Processo Verbale del 12/12/2018 pomeridiano

Processo verbale n. 35

Seduta del 12 dicembre 2018

 

Il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2018.62554 del 5/12/2018, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche.

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

SERRI Luciana

Presidente

Partito Democratico

5

presente

BAGNARI Mirco

Vicepresidente

Partito Democratico

5

presente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

4

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’altra Emilia Romagna

1

assente

BARGI Stefano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

BERTANI Andrea

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

2

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

1

assente

FACCI Michele

Componente

Gruppo Misto

1

presente

GALLI Andrea

Componente

Forza Italia

1

assente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

5

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

MOLINARI Gian Luigi

Componente

Partito Democratico

1

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico

1

presente

MUMOLO Antonio

Componente

Partito Democratico

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

presente

PRODI SILVIA

Componente

Gruppo Misto

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Nord Padania Emilia e Romagna

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico

3

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Gruppo Misto

1

presente

SENSOLI Raffaella

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

ZAPPATERRA Marcella

Componente

Partito Democratico

1

presente

Sono presenti i consiglieri: Massimo IOTTI in sostituzione di MONTALTI, Manuela RONTINI.

Sono altresì presenti: Andrea Corsini, assessore al Turismo e commercio, Morena Diazzi, direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa; Paola Bissi, Serv. turismo, commercio e sport, Roberto Righetti direttore operativo ERVET spa.

Presiede la seduta: Luciana SERRI

Assiste il segretario: Giovanni Fantozzi


La presidente SERRI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45.

 

-     Approvazione del processo verbale n. 33 del 2018;

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

7300 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4”. (Delibera di Giunta n. 1636 dell’11 10 18)

(Relatrice consigliera Francesca Marchetti)

(Relatore di minoranza consigliere Gabriele Delmonte)

Esame articolato

 

La presidente SERRI introduce l’argomento.

 

I consiglieri DELMONTE, BERTANI, TAGLIAFERRI, FACCI e MARCHETTI illustrano gli emendamenti proposti, il consigliere TAGLIAFERRI inoltre preannuncia il voto favorevole del gruppo assembleare Fratelli d’Italia.

 

La presidente SERRI apre la votazione sull’articolato.

 

Articolo 1

 

La Commissione approva l’articolo 1 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, FI), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti 1, 2 e 3.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 2 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 3 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 1 con 41 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, LN, M5S), nessun contrario e 3 astenuti (FI, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

La Commissione approva l’articolo 2 come emendato con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, FI), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

Articolo 3

 

Sull’articolo 3 insistono gli emendamenti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

 

La presidente SERRI dispone una breve sospensione della seduta per la distribuzione ai commissari di copia degli emendamenti.

 

Alla ripresa dei lavori la presidente SERRI apre la votazione.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 4 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 5 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 24 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi), 8 favorevoli (LN, Misto/Facci, FI) e 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 25 con31 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi), 8 favorevoli (LN, Misto/Facci, FI) e 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 6 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 7 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 16 con 29 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 13 astenuti (, LN M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI)

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 26 con 44 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 8 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 9 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

Il consigliere DELMONTE suggerisce una modifica all’emendamento n. 10 in previsione della votazione in Aula, il consigliere BERTANI si dichiara disponibile al ritiro dell’emendamento, interviene la consigliera MARCHETTI, il consigliere BERTANI ritira l’emendamento n. 10.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 11 con 38 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, Misto/Facci, FI, M5S, Misto/Sassi), nessun contrario e 6 astenuti (LN).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 12 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi), 7 favorevoli (M5S, Misto/Sassi, Misto/Facci, FI) e 6 astenuti (LN)).

 

Le consigliere MARCHETTI e RONTINI comunicano l’ampia condivisione dell’emendamento n. 27.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 27 con 44 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI), nessun contrario e nessun astenuto.

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 17 con 35 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, LN,), nessun contrario e 7 astenuti (M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI)

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 18 con 35 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, LN,), nessun contrario e 7 astenuti (M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI)

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 19 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi) e 2 favorevoli (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 20 con 33 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, Misto/Facci FI), nessun contrario e 11 astenuti (M5S, LN, Misto/Sassi).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 21 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi) e 2 favorevoli (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 22 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi) e 2 favorevoli (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 23 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 astenuti (M5S, Misto/Sassi) e 2 favorevoli (Misto/Facci, FI).

 

La consigliera MARCHETTI interviene sull’emendamento n. 29 ritenendolo non ammissibile poiché afferente a diversa materia regolata da altra normativa regionale. Il consigliere DELMONTE concorda pur condividendo il contenuto dell’emendamento. Il consigliere SASSI chiede la votazione sull’emendamento.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 29 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione approva l’articolo 3 come emendato con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, FI), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

Articolo 4

 

Sull’articolo 4 insistono gli emendamenti 13, 28 e 14.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 13 con 31 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi), 7 favorevoli (M5S, Misto/Sassi, Misto/Facci, FI) e 6 astenuti (LN)).

 

La Commissione accoglie l’emendamento n. 28 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 14 con 32 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, FI), 11 favorevoli (M5S, LN, Misto/Sassi) e 1 astenuti (Misto/Facci).

 

 

La Commissione approva l’articolo 4 come emendato con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, FI), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

Articolo 5

 

Sull’articolo 5 insiste l’emendamento 15.

 

La Commissione respinge l’emendamento n. 15 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione approva l’articolo 5 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, FI), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

Articolo 6

 

La Commissione approva l’articolo 6 con 32 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, FI), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi).

 

Il segretario della Commissione, Fantozzi, informa i commissari di alcune modifiche meramente formali apportate all’oggetto n. 7300.

 

I consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza, MARCHETTI e DELMONTE, annunciano che svolgeranno relazione orale ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

La presidente SERRI interviene e conclude l’esame dell’articolato.

 

7437 -Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola". (Delibera di Giunta n. 1839 del 05 11 18)

(Relatrice consigliera Marcella Zappaterra)

(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)

Esame articolato

 

La presidente SERRI introduce l’argomento.

 

Il consigliere BERTANI illustra gli emendamenti presentati.

 

I consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza, ZAPPATERRA e POMPIGNOLI, illustrano.

 

Il consigliere POMPIGNOLI annuncia che il gruppo assembleare Lega Nord Padania Emilia e Romagna esprimerà voto contrario agli emendamenti 1 e 4, favorevole agli emendamenti 2 e 3 e si asterrà sull’articolato.

 

La presidente SERRI apre la votazione sull’articolato.

 

Articolo 1

 

La Commissione approva l’articolo 1 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI).

 

Articolo 2

 

Sull’articolo 2 insistono gli emendamenti 1, 2. 3 e 4.

 

La consigliera ZAPPATERRA annuncia voto contrario all’emendamento 1

 

La Commissione respinge l’emendamento 1 con 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

Il consigliere BERTANI annuncia la propria disponibilità a subemendare l’emendamento 2, interviene la consigliera ZAPPATERRA.

 

Il consigliere BERTANI presenta un subemendamento del seguente tenore “L'assegnazione dei contributi regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.”

 

La Commissione accoglie l’emendamento 2 così come subemendato con 44 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi, LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI), nessun contrario e nessun astenuto.

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento 3, interviene la consigliera ZAPPATERRA.

 

BISSI dettaglia sul piano tecnico.

 

Il consigliere BERTANI ritira l’emendamento 3 annunciandone la ripresentazione in Aula.

 

Il consigliere BERTANI illustra l’emendamento 4, interviene la consigliera ZAPPATERRA.

 

La Commissione respinge l’emendamento 4 37 voti contrari (PD, SI, Misto/Prodi, LN), 5 favorevoli (M5S, Misto/Sassi) e 2 astenuti (Misto/Facci, FI).

 

La Commissione approva l’articolo 2 come emendato con 31 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI).

 

Articolo 3

 

La Commissione approva l’articolo 3 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI).

 

Articolo 4

 

La Commissione approva l’articolo 4 con 31 voti a favore (PD, SI, Misto/Prodi), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, Misto/Facci, Misto/Sassi, FI).

 

I consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza, ZAPPATERRA e POMPIGNOLI, annunciano che svolgeranno relazione orale ai sensi dell’art. 91, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

La presidente SERRI conclude l’esame dell’articolato.

 

C190 -Richiesta di parere alla competente Commissione sullo schema di delibera della Giunta regionale recante: Approvazione del Programma annuale Ervet 2019 ai sensi della l.r. 25/93 e ss.mm.ii

(Documentazione inviata ai componenti della Commissione con nota prot. AL/2018/62145 del 3/12/2018)

 

La presidente SERRI introduce l’argomento.

 

DIAZZI illustra sul piano tecnico.

 

Intervengono la presidente SERRI ed il consigliere MUMOLO.

 

RIGHETTI approfondisce.

 

La presidente SERRI pone in votazione il parere.

 

La Commissione esprime parere favorevole con 24 voti a favore (PD), 4 astenuti (M5S, Misto/Facci) e nessun contrario.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

Approvato nella seduta del 6 febbraio 2019.

 

Il segretario

La Presidente

Giovanni Fantozzi

Luciana Serri

 


Allegato 1

 

Emendamenti presentati all’ogg.7300 – Commissione II seduta del 12 dicembre 2018

 

Emendamento 1 a firma Corsini.

Il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999 sono inserite le seguenti

“c ter) mercatini storici con hobbisti:

i mercatini degli hobbisti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.00 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La Giunta regionale approva le modalità per l’individuazione dei mercatini storici con hobbisti. L’elenco di tali manifestazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I mercatini storici con hobbisti sono disciplinati dall’articolo 7 bis.”.

 

Emendamento 2 a firma Bertani.

Il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituita dalla seguente:

“c bis) mercatini con operatori occasionali d’ora innanzi indicati come “mercatini con operatori occasionali”: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano, anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 e che svolgano attività di vendita nel settore merceologico non alimentare di beni rientranti nella propria sfera personale o collezionati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia. Tali mercatini sono disciplinati dall'articolo 7 bis;”

 

Emendamento 3 a firma Bertani.

Il comma 2 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

2. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, è inserita le seguenti:

“c ter) mercatini storici con operatori occasionali, d’ora innanzi indicati come “mercatini storici con operatori occasionali”: i mercatini della lettera c bis) che si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti limitatamente alle parti territorio in precedenza appartenente a questi ultimi ed ospitanti i mercatini stessi. La Giunta regionale approva le modalità per l’individuazione dei mercatini storici con operatori occasionali. L’elenco di tali manifestazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è aggiornato annualmente. I mercatini storici con operatori occasionali sono disciplinati dall'articolo 7 bis;””

 

Emendamento 4 a firma Bertani.

All’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

prima del comma 1 è inserito il comma seguente:

“I.1 La rubrica dell’articolo 7 bis è sostituita dalle parole “Operatori occasionali”:

Il comma 1 è sostituito secondo al seguente formulazione:

“1. Nell’articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la parola “hobbisti” è sostituita dall’espressione “operatori occasionali” e dopo le parole “di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c bis)” sono aggiunte le seguenti “e lettera c ter)”.

 

Emendamento 5 a firma Bertani.

All’articolo 3 il comma 2 è sostituito secondo la seguente formulazione:

“2. Il comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente

“3.Gli operatori occasionali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a quindici appositi spazi per la vidimazione, di cui cinque per la partecipazione a mercatini con operatori occasionali e dieci per la partecipazione a mercatini storici con operatori occasionali rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con operatori occasionali, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini con operatori occasionali possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con operatori occasionali.”.

 

Emendamento 6 a firma Bertani.

All’articolo 3 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Al comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

All’inizio del comma è inserita la frase: “Il tesserino è rilasciato in forma digitale tramite apposito applicativo informatico”;

Dopo le parole “per l’ottenimento del medesimo” sono aggiunte le seguenti: “ e le modalità di utilizzo tramite dispositivi mobili”;

 

Emendamento 7 a firma Bertani.

All’articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il comma 5 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di tre anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, in copia cartacea, unitamente ai documenti di cui al comma 7 durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo”. Esaurito il suddetto periodo di tre anni, anche non consecutivi, l’operatore occasionale, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.”

 

Emendamento 8 a firma Bertani.

All’articolo 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al comma 6 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la parola “hobbisti” è sostituita dall’espressione “operatori occasionali” e la parola “dieci” è sostituita da “quindici”.

 

Emendamento 9 a firma Bertani.

All’articolo 3 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Al comma 7 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Anche nell’ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante in modalità digitale nell’ambito dei criteri di riferimento definiti dalla Regione, mediante delibera di Giunta approvato previo parere della competente Commissione assembleare. La Regione istituisce una apposita banca dati, con il fine di censire gli operatori occasionali che partecipano ai mercatini di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c bis) e c ter) che si svolgono annualmente in ambito regionale, mediante la raccolta e la sistematizzazione dei dati inviati dai Comuni che attengono, in particolare a:

a) i dati relativi ai mercatini che si svolgono sul territorio comunale;

b) i dati relativi ai soggetti partecipanti, per ogni singola giornata di svolgimento;

c) i dati relativi ai provvedimenti di rilascio e di ritiro dei tesserini.

Le informazioni relative agli operatori occasionali presenti che partecipano ai mercatini di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c bis) e c ter) che si svolgono sul proprio territorio sono resi disponibili dai Comuni attraverso la banca dati regionale. I dati relativi all’ubicazione dei mercatini, alla data di svolgimento all’anagrafica degli operatori occasionali cui sono assegnati i posteggi ed alla categoria merceologica da questi posta in vendita sono pubblici ed accessibili tramite la banca dati regionale.”

 

Emendamento 10 a firma Bertani. Ritirato

All’articolo 3 dopo il comma 5 è inserito il seguente

“5 bis. La Regione inoltre realizza servizi e strumenti telematici per consentire modalità semplificate e trasparenti di assegnazione del posteggio, controllo e vidimazione.”

 

Emendamento 11 a firma Bertani.

All’articolo 3 dopo il comma 5 è inserito il seguente

“5 ter. I dati del comma 5 sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.”

 

Emendamento 12 a firma Bertani.

All’articolo 3 il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il comma 8 dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“8. I Comuni istituiscono i mercatini degli operatori occasionali e i mercatini storici con operatori occasionali secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli operatori occasionali avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli operatori occasionali che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.”

 

Emendamento 13 a firma Bertani.

I commi 1 e 2 dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'Assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6, comma 1 lettere c bis) e c ter), e 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi e delle valutazioni svolte dall’Osservatorio ai sensi del comma 2, decorso un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della presente legge e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) diffusione dei mercatini con operatori occasionali e dei mercatini storici con operatori occasionali nella Regione Emilia-Romagna;

b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori occasionali;

c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.

2. Decorsi due anni dal citato termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c ter), l’Osservatorio regionale del commercio di cui all’articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) svolge, con cadenza biennale, un’analisi dell’incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche e la propone all’Assemblea legislativa.”

 

Emendamento 14 a firma Bertani.

All’articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“3. la Regione fornisce assistenza tecnica ai Comuni ed agli altri soggetti coinvolti al fine dell’acquisizione e dell’elaborazione dei dati di cui al comma 1.”

 

Emendamento 15 a firma Bertani.

Nell’articolo 5 la parola “hobbisti” è sostituita da “operatori occasionali”

 

Emendamento 16 a firma Marchetti Francesca.

Al comma 3 dell’articolo 3 del progetto di legge, il numero “200,00” è sostituito da “100,00”.

 

Emendamento 17 a firma Marchetti Francesca.

Dopo il comma 6 dell’articolo 3 del progetto di legge, è inserito il seguente:

“6 bis) Al comma 10 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, il numero “100,00” è sostituito da “250,00”.

 

Emendamento 18 a firma Marchetti Francesca.

Dopo il comma 6 dell’articolo 3 del progetto di legge, è inserito il seguente:

6 ter) Al comma 12, lettera c), dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, il numero “100,00” è sostituito da “250,00”.

 

Emendamento 19 a firma Facci

All’Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999;

dopo il comma 6 aggiungere:

7. al comma 7 dell’art.7bis della legge regionale n. 12 del 1999, dopo le parole “..vidimazione spetta al Comune ospitante.” Aggiungere il periodo “E’ responsabilità dell’Amministrazione comunale garantire i controlli necessari per la vidimazione del tesserino degli hobbisti.”

 

Emendamento 20 a firma Facci.

All’Art. 3 - Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999;

dopo il comma 6 aggiungere:

8. Il primo periodo del comma 1 dell’art.7bis della legge regionale n. 12 del 1999, è così

sostituito:

“Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).

 

Emendamento 21 a firma Facci.

All’art. 3 - Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999;

dopo il comma 6 aggiungere:

9. Il comma 9 dell’art.7bis della legge regionale n. 12 del 1999, viene così sostituito “In assenza della vidimazione del tesserino, il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.”

 

Emendamento 22 a firma Facci.

All’art. 3 - Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999;

dopo il comma 6 aggiungere:

10. Al comma 13 bis dell’art.7bis della legge regionale n. 12 del 1999, sono soppresse le lettere b) e c).

 

Emendamento 23 a firma Facci.

All’art. 3 - Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999;

dopo il comma 6 aggiungere:

11. Al comma 13 bis dell’art.7bis della legge regionale n. 12 del 1999, aggiungere la lettera d) Associazioni Onlus, no profit, ASD, APS, Istituti scolastici, scuole materne dell’infanzia e parrocchie;

 

Emendamento 24 a firma Delmonte.

Emendamento all’ Articolo 3

Al comma 2 la parola “venti” è sostituita con “quindici”

Al comma 4 la parola “trenta” è sostituita con “venticinque”

 

Emendamento 25 a firma Delmonte.

Emendamento all’ Articolo 3

Al comma 2 la frase: “Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti”.

viene eliminata.

 

Emendamento 26 a firma Delmonte.

Emendamento all’ Articolo 3

Al comma 3 dopo la parola “esposto” è inserita la seguente frase: “unitamente all’elenco della merce in esposizione,”.

 

Emendamento 27 a firma Delmonte e Marchetti Francesca.

Al comma 8 dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“I Comuni trasmettono annualmente alla Regione l’elenco dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l’attività di vigilanza svolta e le sue risultanze.”.

 

Emendamento 28 a firma Delmonte e Marchetti Francesca.

Il comma 1 dell’articolo 4 del progetto di legge è sostituito dal seguente:

“1. L'Assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6, comma 1 lettere c bis) e c ter), e 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ne valuta i risultati ottenuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni ai sensi del comma 8 dell’articolo 7 bis. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi e delle valutazioni svolte dall’Osservatorio ai sensi del comma 2, decorsi tre anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge n. 12 del 1999, e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) diffusione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti nella Regione Emilia-Romagna;

b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;

c) risultanze dell’attività di vigilanza esperite svolta dai comuni”.

d) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.”.

 

Emendamento 29 a firma Sassi.

Dopo l’art. 3 è introdotto l’art. 3 bis

“Articolo 3 bis

(Disposizioni regionali in materia di sagre, logo “SagrER, sagre dell’Emilia-Romagna”)

1. La Regione promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale, e riconosce le sagre quali espressioni autentiche del patrimonio storico, sociale e culturale della comunità regionale. Le sagre, valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale ed internazionale.

2. La Regione promuove e valorizza altresì sul proprio territorio sagre in cui si possono degustare i prodotti enogastronomici locali, al fine di favorire la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio, nonché l’aggregazione e la coesione sociale.

3. La Giunta regionale con apposita deliberazione:

a)definisce e identifica le manifestazioni che possono essere identificate quali sagre, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, caratterizzati da eventi o iniziative collettive volte a pro-muovere prodotti o lavorazioni enogastronomiche locali e determina le azioni da porre in essere per valorizzarle affinché di riflesso possano trovarne giovamento i prodotti della tradizione del territorio regionale, individuati tra quelli a marchio DOP e/o IGP nonché quelli tipici, secondo il principio del-la filiera corta legata al territorio dove insiste la manifestazione; Svolgimento delle sagre

b)adotta un apposito regolamento disciplinante i criteri e le modalità per l’assegnazione del logo “SagrER sagre dell’Emilia-Romagna” ed è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, un elenco di sagre. Le sagre iscritte nell’elenco possono beneficiare del logo suddetto e di programmi di finanziamento qualora corrispondano a standard predefiniti dalla Giunta regionale;

c)determina la figura del responsabile promotore e dei soggetti che possono promuovere ed organizza-re le sagre, nonché dei soggetti che possono concorrere allo svolgimento;

d)determina le modalità di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre, nonché delle attività di svago, esplicitando il divieto di giochi d’azzardo lecito attraverso le diverse forme e valorizzando i giochi popolari;

e)determina le modalità di valorizzazione dei prodotti locali;

f)predispone il calendario regionale delle sagre per la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio regionale. Il calendario contiene la denominazione, la durata, il luogo di svolgimento della sagra e l’indicazione del soggetto organizzatore;

g)demanda ai comuni ed alle unioni di comuni le istruttorie per l’iscrizione al registro regionale dettandone la regolamentazione.

4.Il calendario di cui alla lettera f) nonché l’elenco di cui alla lettera b) sono pubblicati sul sito internet del-la Regione.”

 


Allegato 2

 

Emendamenti presentati all’ogg.7437 – Commissione II seduta del 12 dicembre 2018

 

Emendamento 1 a firma Bertani.

Nell’articolo 2 il comma 2 è sostituito secondo la seguente formulazione

“2. L’Assemblea legislativa approva il programma delle azioni realizzabili attraverso i progetti che possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge. L’assegnazione dei contributi regionali avviene sulla base di uno o più bandi approvati dalla Giunta regionale che, in coerenza con gli indirizzi del Programma, definiscono i criteri, le spese ammissibili, le procedure e le misure dei contributi.”

 

Emendamento 2 a firma Sensoli.

Nell’articolo 2 il comma 2 è sostituito secondo la seguente formulazione

“2. L'assegnazione dei contributi regionali avviene, sulla base di uno o più bandi, approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari, che definiscono, in particolare, i criteri, le spese ammissibili, le procedure e le misure dei contributi.”

 

Subemendamento all’emendamento 2

“2. L'assegnazione dei contributi regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.”

Emendamento C a firma Bertani e Sensoli. Ritirato

Nell’articolo 2, al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b bis) il livello di integrazione con la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3) e di valorizzazione, in particolare gli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) ed e).

 

Emendamento 3 a firma Bertani e Sensoli.

Nell’articolo 2, al comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f bis) la prevenzione dell’erosione costiera con la riduzione dell’irrigidimento e del carico urbanistico del fronte mare e il rafforzamento delle difese costiere naturali, mediante azioni quali il ripristino o la riqualificazione delle dune costiere, l’arretramento degli edifici, il rimboschimento.)

 

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