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Legislatura X - Commissione Parità - Processo Verbale del 10/04/2019 antimeridiano

 

Processo verbale n. 8

Seduta del 10 aprile 2019

 

Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 9,30 è convocata, con nota prot. n. AL.2019.8673 del 05/04/2019, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna, Viale A. Moro n. 50, la Commissione per la parità e per i diritti delle persone.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

MORI Roberta

Presidente

Partito Democratico

1

presente

MARCHETTI Daniele

Vicepresidente

Lega Nord Emilia e Romagna

4

presente

MUMOLO Antonio

Vicepresidente

Partito Democratico

1

presente

ALLEVA Piergiovanni

Componente

L’Altra Emilia Romagna

1

assente

BENATI Fabrizio

Componente

Partito Democratico

1

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico

4

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico

4

presente

CALVANO Paolo

Componente

Partito Democratico

4

presente

FACCI Michele

Componente

Gruppo Misto

1

presente

GALLI Andrea

Componente

Forza Italia

1

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Nord Emilia e Romagna

5

presente

LORI Barbara

Componente

Partito Democratico

2

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico

2

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

2

presente

PRODI Silvia

Componente

Gruppo Misto

1

presente

RAVAIOLI Valentina

Componente

Partito Democratico

2

presente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico

6

presente

SASSI Gian Luca

Componente

Gruppo Misto

1

assente

SERRI Luciana

Componente

Partito Democratico

2

presente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia

1

presente

TORRI Yuri

Componente

Sinistra Italiana

2

presente

 

Sono altresì presenti i consiglieri: Igor TARUFFI (SI); Giuseppe BOSCHINI e Giuseppe PARUOLO (PD); Andrea BERTANI (M5S).

 

Partecipa alla seduta Stefano Cuppi (Presidente Corecom).

 

Presiede la seduta: Antonio MUMOLO

Assiste il segretario: Adolfo Zauli

Funzionario estensore: Antonella Agostini


Assume la presidenza il vicepresidente MUMOLO.

 

Il presidente MUMOLO dichiara aperta la seduta alle ore 9,55.

 

 

-          Approvazione del processo verbale n.7 del 2019.

 

La commissione lo approva a maggioranza. Astenute le consigliere Gibertoni e Piccinini (M5S).

 

 

-          Audizione del Corecom in merito all’esame abbinato dei progetti di legge 7159 (Testo base) - 6586

 

Il presidente MUMOLO cede la parola al presidente del Corecom.

 

Il presidente CUPPI svolge l’audizione.

 

Interviene il relatore di minoranza FACCI.

 

Risponde il presidente CUPPI.

 

Il consigliere MARCHETTI D. chiede un chiarimento.

 

Risponde il presidente CUPPI.

 

Interviene anche la relatrice MORI.

 

 

Il presidente MUMOLO ringrazia e informa che la Commissione deve esprimersi sulla richiesta del consigliere relatore Galli di abbinamento dell’oggetto 5916 (Progetto di legge d’iniziativa consiglieri recante: “Modifica alla Legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”) con l’esame abbinato degli oggetti 7159 e 6586.

 

Interviene il relatore di minoranza FACCI, dichiarando di farlo a nome e su richiesta del consigliere GALLI.

 

Interviene sul punto anche la relatrice MORI.

 

In assenza di altri interventi, il presidente MUMOLO pone in votazione la richiesta di abbinamento dell’oggetto 5916 con l’esame abbinato degli oggetti 7159-6586.

 

La commissione respinge la richiesta di abbinamento con 32 voti contari (PD, SI, Misto/Prodi, M5S), 11 voti a favore (LN, FDI, Misto/Facci) e nessun astenuto.

 

 

Esame abbinato dei progetti di legge:

7159 -Progetto di legge d'iniziativa del Consiglio comunale di Bologna "contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere". (Deliberazione della Consulta di garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 19 luglio 2018 pubblicata sul BURERT n. 230 del 25/07/2018)

 

6586 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Norme per il diritto all'autodeterminazione, contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”. (28 05 18)

A firma dei Consiglieri: Piccinini, Sensoli, Bertani

 

Viene consegnata una nota del consigliere GALLI che comunica il ritiro degli emendamenti presentati nella tarda serata di ieri.

 

Il presidente MUMOLO apre gli interventi proseguendo la discussione generale.

 

Intervengono i consiglieri TAGLIAFERRI e PICCININI.

 

Il presidente MUMOLO replica alla consigliera Piccinini in merito alla procedura.

 

Prosegue il suo intervento la consigliera PICCININI e, a seguire, intervengono i consiglieri TARUFFI, BOSCHINI, PRODI, MARCHETTI D., GALLI e FACCI.

 

Il presidente MUMOLO prende atto della richiesta del consigliere Facci di richiedere un’interpretazione del Regolamento, che sul punto nulla dispone, in merito alla possibilità di sottoscrivere un emendamento nonostante il parere contrario del primo firmatario dello stesso. Sospende, quindi, la seduta per chiedere un parere all’Ufficio legislativo.

 

La seduta viene sospesa alle ore 11,55 e riprende alle ore 12,35.

 

Il presidente MUMOLO comunica che è possibile sottoscrivere emendamenti anche in dissenso dal primo firmatario.

 

Intervengono, poi, sempre in discussione generale i consiglieri PICCININI, PRODI, TORRI, TAGLIAFERRI e CALVANO.

 

Il presidente MUMOLO ringrazia e cede la parola alla relatrice.

 

Interviene la relatrice MORI che replica agli intervenuti illustra le modifiche proposte con gli emendamenti presentati.

 

Interviene il consigliere PARUOLO, quale primo firmatario dell’emendamento n.24, per illustrarne le motivazioni.

 

Il presidente MUMOLO chiede al relatore di minoranza, vista l’ora tarda e la necessità di liberare la sala per la seduta della II commissione, se intenda intervenire ora o nella prossima seduta.

 

Il relatore di minoranza FACCI si riserva di svolgere il suo intervento nella prossima seduta disponibile.

 

Il presidente MUMOLO sospende la discussione generale e chiude la seduta odierna.

 

La seduta termina alle ore 14,20.

 

 

Approvato nella seduta del 5 giugno 2019.

 

 

 

Il segretario

Il Vicepresidente

Adolfo Zauli

Antonio Mumolo

 

 

 

ALLEGATO

 

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 7159 (TESTO BASE) - 6586

 

Emendamento 1 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi

Il Titolo del PDL è sostituito col seguente:

“Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”

 

Emendamento 2 Mori, Caliandro, Calvano

Il comma 1 dell’art. 1 è sostituito col seguente:

“1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall’ONU, con i principi di cui all’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, della Convenzione Europea dei diritti umani CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, delle Risoluzioni del Consiglio d’Europa (1728) 2010 e(2048) 2015, della Risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della Risoluzione del Parlamento Europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per le persone omosessuali, della  Risoluzione del Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2010 CM/REC (2010)5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell’art. 2, lett. a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27.6.2014, n. 6 “Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere”, promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.”

 

Emendamento 3 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi

Al comma 2 dell’art. 1 la parola “garantisce” è sostituita con la parola “riconosce” e, alla fine del comma, sono aggiunte le parole “, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, anche mediante misure di sostegno””.

 

Emendamento 4 Mori, Caliandro, Calvano

Al comma 4 dell’art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A) le parole “l’acquisizione di” sono eliminate e, dopo le parole “una cultura” sono inserite le parole “del rispetto e”;

B) Il periodo finale, introdotto da “Per conseguire tale scopo” è eliminato.

 

Emendamento 5 Mori, Caliandro, Calvano

Al termine dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta.”.

 

Emendamento 6 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi, Cardinali

Il comma 1 dell’art. 2 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano interventi tesi a contrastare atti e comportamenti discriminatori nei confronti delle persone in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, mediante la promozione di specifiche progettualità a sostegno delle vittime di discriminazioni nell’ambito delle politiche attive del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale nonché per l’inserimento lavorativo, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per quanto di competenza, in collaborazione con la Consigliera di Parità regionale di cui al Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e secondo le disposizioni di cui all’art. 32 bis della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 “Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere”.”

 

Emendamento 7 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi

Al comma 2 dell’art. 2 sono eliminate le parole “pari opportunità e” e, dopo le parole “degli stereotipi”, il periodo è così riformulato: “discriminatori e di un linguaggio offensivo o di dileggio”.

 

Emendamento 8 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi, Cardinali

Dopo il comma 2 dell’art. 2 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ai fini della presente legge per stereotipi discriminatori si intendono, nel pieno rispetto della libertà di pensiero, di educazione e di espressione costituzionalmente garantiti a tutta la cittadinanza, i pregiudizi che producono effetti lesivi della dignità, delle libertà e dei diritti inviolabili della persona, limitandone il pieno sviluppo.”.

 

Emendamento 9 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi

Il comma 1 dell’art. 3 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire  inclusione sociale,  superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyber-bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, sostenendo progettualità le cui modalità assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dell’art. 30 della Costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire una effettiva libertà di scelta.”.

 

Emendamento 10 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi

Al comma 2 dell’art. 3 le parole “di genere” sono sostituite con la parola “discriminatori”.

 

Emendamento 11 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Al comma 1 dell’art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

A) dopo le parole “enti locali” sono inserite le parole “e territoriali”;

B) le parole “i cittadini” sono sostituite con le parole “la cittadinanza”;

C) in coda al comma, sono aggiunte le parole “e di ogni orientamento sessuale o identità di genere”.

 

Emendamento 12 Mori, Caliandro, Calvano

Al comma 2 dell’art. 4, il periodo seguente alle parole “la Regione può” è così riformulato: “avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali impegnate sulle finalità di cui alla presente legge.”.

 

Emendamento 13 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli

Al comma 1 dell’art. 5 le parole “in favore delle” sono sostituite con le parole “sulle tematiche specifiche che coinvolgano”.

 

Emendamento 14 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Il comma 2 dell’art. 5 è sostituito col seguente:

“2. La Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.”.

 

Emendamento 15 Mori, Caliandro, Calvano

Al termine dell’art. 5 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove specifica formazione e aggiornamento a operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari.”.

 

Emendamento 16 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Al termine del comma 1 dell’art. 6 sono aggiunte le parole “, nonché degli Istituti di garanzia regionali per quanto di competenza.”

 

Emendamento 17 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Al termine del comma 2 dell’art. 6 sono aggiunte le parole “impegnate sulle finalità di cui alla presente legge.”.

 

Emendamento 18 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Nella rubrica dell’art. 8 sono eliminate le parole “Funzioni del”.

 

Emendamento 19 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Nel comma 1 dell’art. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo la parola “effettua” sono inserite le parole “, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi,”;

B) Dopo le parole “di genere della persona” è eliminata la parola “anche”;

C) Il periodo finale, introdotto dalle parole “Nei casi non conformi”, è sostituito col seguente: “Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione di cui all’art. 9 comma 3 e art. 35bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Codice media e minori e Codice media e sport), il Corecom si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.”.

 

Emendamento 20 Mori, Caliandro, Rontini, Calvano

Al comma 2 dell’art. 8 la parola “garantisce” è sostituita con le parole “assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo” e, dopo le parole “di espressione” è inserita la parola “anche”.

 

Emendamento 21 Mori, Caliandro, Paruolo, Rontini, Calvano, Boschini, Soncini, Pruccoli, Tarasconi

Dopo l’art. 8 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 8 bis

Costituzione di parte civile e altre disposizioni

1. La Regione Emilia-Romagna valuta l’opportunità, nei casi di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri regionali, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all’art. 1 della presente legge; qualora i contributi siano già stati concessi provvede alla loro revoca.”.

 

Emendamento 22 Mori, Caliandro, Calvano

L’art. 9 è sostituito col seguente:

“Articolo 9

Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge, la Regione provvede nell’ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2019, all’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali esistenti, che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).”.

 

Emendamento 23 Mori, Caliandro, Calvano

Al termine del comma 1 dell’art. 10 sono aggiunte le parole “, in particolare fornendo informazioni sull’andamento del fenomeno, sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti a livello regionale nell’ambito del più ampio quadro nazionale, nonché dettagli sull’ammontare, sulla ripartizione e sulla tipologia dei soggetti beneficiari delle risorse erogate.”.

 

Emendamento 24 Boschini, Paruolo, Soncini, Molinari, Rontini, Pruccoli, Tarasconi, Zoffoli, Cardinali, Tagliaferri, Facci, Marchetti D., Galli, Liverani

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo 10 bis:

1. All’art. 13 comma 1 della L.R. 6/2014 aggiungere punto f:

f) opera per prevenire e sostenere il contrasto, nell’ambito delle proprie competenze, anche avvalendosi della rete di protezione sociale di cui all’art. 11, di ogni forma di sfruttamento della donna e violazione della dignità della persona, con particolare riferimento a violenza sessuale, abuso di minori, sfruttamento della prostituzione, maltrattamenti in famiglia, stalking, surrogazione di maternità.

2. All’articolo 13 della L.R. 6/2014 aggiungere il comma 3:

3. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri regionali, che nello svolgimento delle proprie attività ledano la dignità della donna e delle persone relativamente alle lettere di cui al comma 1; qualora i contributi siano già stati concessi provvede alla loro revoca.

 

Subemendamento 25 Paruolo, Soncini, Boschini, Molinari, Rontini, Pruccoli, Tarasconi, Cardinali, Tagliaferri, Facci, Marchetti D., Galli, Liverani

Subemendamento all’emendamento 21 Mori

Al comma 2 dell’articolo 8bis, dopo “della presente legge” aggiungere:

“e di dignità della persona richiamati nel comma 1 dell’art. 13 della L.R 6 del 2014 come modificato dalla presente legge”.

 

Emendamento 26 Galli

Subemendamento all’emendamento XII Mori

Al comma 2 dell’art. 4, dopo le parole “di organizzazioni” sono eliminate le parole “di volontariato”.

 

Emendamento 27 Galli

Al comma 2 dell’art. 4, nel periodo seguente alle parole “la Regione può” é eliminata la parola: “nazionali,”.

 

Emendamento 28 Galli

Al comma 2 dell’art. 4, nel periodo seguente alle parole “la Regione può” sono eliminate le parole: “e provinciali”.

 

Emendamento 29 Galli

Al comma 2 dell’art. 4, le parole “di cui alla presente legge” sono sostituite con le parole “della presente legge”.

 

Emendamento 30 Galli

Al comma 1 dell’art. 5, è eliminata la parola “specifiche”.

 

Emendamento 31 Galli

Al comma 1 dell’art. 5, la parola “coinvolgano” è sostituita con la parola “riguardano”.

 

Emendamento 32 Galli

Al comma 1 dell’art. 5, la parola “sulle” è sostituita con le parole “per le”.

 

Emendamento 33 Galli

Al comma 2bis dell’art. 5, dopo la parola “formazione, la parola “e” è sostituita con la parola “nonché”.

 

Emendamento 34 Galli

Al comma 2bis dell’art. 5, la parola “specifica” sono aggiunte le parole “ed adeguata”.

 

Emendamento 35 Galli

Al comma 2bis dell’art. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- la parola “aggiornamento” è sostituita con la parola “aggiornamenti”;

- dopo la parola “aggiornamenti” è aggiunta la parola “periodici”.

 

Emendamento 36 Galli

Al comma 2bis dell’art. 5, dopo la parola “aggiornamento”, la parola “a” è sostituita con la parola “agli”.

 

Emendamento 37 Galli

Al comma 2bis dell’art. 5, sono eliminate le parole “e operatrici”.

 

Emendamento 38 Galli

Al termine del comma 1 dell’art. 6, sono eliminate le parole “per quanto di competenza”.

 

Emendamento 39 Galli

Nel comma 1 dell’art.8 dopo la parola “effettua” sono sostituite le parole: “nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi”, con le seguenti parole “, in determinati periodi dell’anno,”.

 

Emendamento 40 Galli

Nel comma 1 dell’art.8, dopo le parole “Nei casi non conformi”, sono sostituite le parole: “Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione di cui all’art.9 comma 3 e art. 35 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Codice media e minori e Codice Media e sport), il Corecom si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi Competenti” con le seguenti parole: “ il Corecom relaziona le modalità con le quali ha operato nella rilevazione dei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione di cui all’art.9 comma 3 e art. 35 bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Codice media e minori e Codice Media e sport”.

 

Emendamento 41 Galli

Al comma 2 dell’art. 8 le parole “assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo” sono sostituite con le seguenti parole: “si impegna ad attuare iniziative volte ad informare gli organi competenti in merito alle modalità di assegnazione degli..”.

 

Emendamento 42 Galli

Al comma 2 dell’art. 8 dopo le parole “di espressione” è sostituita la parola “anche” con la parola “specialmente”.

 

Emendamento 43 Galli

Al comma 1 dell’art. 8bis, dopo le parole “rilevanza sociale” sono eliminate le parole “nella vita della comunità regionale”.

 

Emendamento 44 Galli

Al termine del comma 1 dell’art. 8 bis, è abrogato l’ultimo periodo: “devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge”.

 

Emendamento 45 Galli

Il comma 2 dell’art. 8bis “2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri regionali, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all’art. 1 della presente legge; qualora i contributi siano già stati concessi provvede alla loro revoca.” è abrogato.

 

Emendamento 46 Galli

Al termine del comma 1 dell’art. 10, dopo la parola “informazioni” sono aggiunte le parole “e dati”.

 

Emendamento 47 Piccinini

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente

“Art. 1 bis

Costituzione di parte civile

  1. La Regione Emilia-Romagna valuta nei casi di violenza determinata dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l’opportunità, di costituirsi parte civile, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.”

 

Emendamento 48 Piccinini

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente

“Art. 1 quater

Supporto tecnico ai Comuni

  1. La Regione sostiene i Comuni che lo richiedano, sul piano tecnico e giuridico, nelle operazioni connesse all’iscrizione all’anagrafe di bambini e bambine di coppie di madri o di padri, al fine, anche, di assicurare pari tutele e dignità ai figli di coppie omogenitoriali”
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