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Legislatura XI - Commissione II - Processo Verbale del 03/11/2021 antimeridiano

Processo verbale n. 38

Seduta del 3 novembre 2021

 

Il giorno 3 novembre 2021 alle ore 10,00 è convocata, con nota prot. n. PG/2021/24185 del 29/10/2021, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Politiche economiche in seduta congiunta con la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità che si svolge in modalità “mista”, cioè con la presenza in sede, della Presidente, del Vicepresidente Gabriele Delmonte, e dei seguenti membri dei Gruppi assembleari, Gianni Bessi, Marilena Pillati, Stefano Caliandro, Nadia Rossi, Luca Sabattini (PD); Giulia Pigoni (BP), Emiliano Occhi, Fabio Rainieri, Andrea Liverani (Lega); Valentina Castaldini (FI); Silvia Piccinini (M5S); Marco Mastacchi (RCPER); Silvia Zamboni (EV); Michele Barcaiuolo (FDI); nonché degli altri partecipanti in via telematica a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti dei Gruppi del 18 marzo 2021 e della successiva decisione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa.

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

RONTINI Manuela

Presidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

6

presente

COSTI Palma

Vicepresidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

4

assente

DELMONTE Gabriele

Vicepresidente

Lega Salvini Emilia-Romagna

3

presente

AMICO Federico Alessandro

Componente

Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista

2

presente

BARCAIUOLO Michele

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

2

presente

BARGI Stefano

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

BONDAVALLI Stefania

Componente

Bonaccini Presidente

1

presente

BULBI Massimo

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

CALIANDRO Stefano

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

CASTALDINI Valentina

Componente

Forza Italia – Berlusconi per Borgonzoni

1

presente

CATELLANI Maura

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

DAFFADA’ Matteo

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

4

presente

FABBRI Marco

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

FACCI Michele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Gruppo Misto

1

assente

LISEI Marco

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

1

assente

LIVERANI Andrea

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

3

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

MASTACCHI Marco

Componente

RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

1

presente

MONTEVECCHI Matteo

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

MORI Roberta

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

OCCHI Emiliano

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

PIGONI Giulia

Componente

Bonaccini Presidente

2

presente

POMPIGNOLI Massimiliano

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

RAINIERI Fabio

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

assente

ROSSI Nadia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

SABATTINI Luca

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

SONCINI Ottavia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

assente

ZAMBONI Silvia

Componente

Europa Verde

1

presente

 

Sono presenti: la consigliera Marilena PILLATI in sostituzione di COSTI

Partecipa alla seduta Cirielli (Direzione gen.le Assemblea legislativa).

 

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste il segretario: Enzo Madonna

Funzionario estensore: Agata Serio

 


 

I presidenti CALIANDRO e RONTINI dichiarano aperta la seduta congiunta in modalità telematica alle ore 10,10 e procedono preliminarmente all’appello, ciascuno per la propria commissione, ai sensi della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 3 del 27 marzo 2020, ai fini dell’identificazione certa dei partecipanti.

 

-     Esame ai sensi dell'art. 38 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa dei seguenti atti UE - Seguito sessione europea 2021: Pacchetto "pronti per il 55%" COM(2021)550, 568, 551, 552, 567, 559, 557, 558, 554.

(Sede consultiva – parere alla Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali – Seguito sessione europea 2021)

Documentazione allegata per i componenti

 

-     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica - COM(2021) 550 final del 14 luglio 2021

 

-     Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima - COM(2021) 568 final del 14 luglio 2021 e allegati

 

-     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 - COM(2021) 551 final del 14 luglio 2021 e allegato

 

-     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato - COM(2021) 552 final del 14 luglio 2021

 

-     Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato - COM(2021) 567 final del 14 luglio 2021

 

-     Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2021) 559 final del 14 luglio 2021 e allegati

 

-     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio - COM(2021) 557 final del 14 luglio 2021 e allegati

-     Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) - COM(2021) 558 final del 14 luglio 2021 e allegati

 

-     Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione - COM(2021) 554 final/2 del 14 luglio 2021 e allegati

 

I presidenti CALIANDRO e RONTINI introducono l’argomento e spiegano che le due commissioni, nella odierna seduta congiunta, sono tenute a rendere parere consultivo alla prima Commissione; pertanto eventuali emendamenti alla bozza di risoluzione potranno essere depositati presso la segreteria della Commissione I.

 

La presidente RONTINI si sofferma sulla innovazione giuridica, e spiega che questa evoluzione ha portato una semplificazione dell’iter legislativo.

 

Cedono quindi la parola alla dott.ssa CIRIELLI, che illustra la nota tecnica di supporto.

 

Intervengono i consiglieri OCCHI, PICCININI, ZAMBONI e MONTALTI.

 

In assenza di ulteriori interventi, il presidente CALIANDRO pone in votazione la bozza di risoluzione, secondo le modalità di votazione unanimemente concordate nelle sedute precedenti: un componente per gruppo esprime il voto del gruppo, eventuali dichiarazioni di dissenso dei consiglieri rispetto al gruppo di appartenenza andranno dichiarate in aula o scritte su chat.

 

In assenza di dichiarazioni di dissenso dei consiglieri rispetto al gruppo di appartenenza, i presidenti dichiarano chiusa la votazione e comunicano il suo esito in forza delle dichiarazioni di voto espresse.

 

La Commissione Politiche economiche, con 28 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 16 voti di astensione (Lega, FI, RCPER, M5S) e 2 voti contrari (FDI), esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla bozza di risoluzione (vedi allegato).

 

La Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità, con 28 voti a favore (PD, BP, ERCEP, EV), 17 voti di astensione (Lega, FI, RCPER, M5S) e 2 voti (FDI) contrari, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla bozza di risoluzione (vedi allegato).

 

I presidenti CALIANDRO e RONTINI, in assenza di ulteriori interventi, dichiarano conclusa la seduta congiunta.

 

La seduta termina alle ore 11,25.

 

Approvato nella seduta del 8 novembre 2021.

 

Il segretario

La Presidente

Enzo Madonna

Manuela Rontini


 

BOZZA di RISOLUZIONE

 

Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;

 

visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

 

visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

 

vista la Risoluzione n. 3328 approvata dall’Assemblea legislativa l’11 maggio 2021 recante “Sessione europea 2021 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea", in particolare i punti nn. 1 e 43;

 

vista la lettera della Presidente dell’Assemblea legislativa prot. n. 21058 del 21 settembre 2021;

 

vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica COM(2021) 550 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio documenti che istituisce il Fondo sociale per il clima - COM(2021) 568 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 - COM(2021) 551 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato - COM(2021) 552 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato - COM(2021) 567 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2021) 559 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio - COM(2021) 557 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) - COM(2021) 558 final del 14 luglio 2021;

 

vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione - COM(2021) 554 final/2 del 14 luglio 2021;

 

vista la Comunicazione “Green Deal europeo” di dicembre 2019, nella quale la Commissione europea ha definito una nuova strategia per trasformare l’economia dell’Unione europea e orientarla verso un futuro sostenibile, in attuazione degli impegni assunti con l’accordo di Parigi, formalmente ratificato dall’UE nel 2016 (Comunicazione della Commissione europea “Il Green Deal europeo” - COM/2019/640);

 

visto il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

 

 

vista la Risoluzione n. 1454 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 13 ottobre 2015 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;

 

vista la Risoluzione n. 3442 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 24 ottobre 2016 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un’Unione dell’energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all'inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni;

 

vista la Risoluzione n. 3938 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 24 gennaio 2017 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza;

 

vista la Risoluzione n. 4547 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 26 aprile 2017 sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);

 

vista la Risoluzione n. 6191 approvata dalla I Commissione assembleare Bilancio, Affari generali ed istituzionali in data 7 marzo 2018 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori - COM(2017) 675 final dell’8 novembre 2017;  sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Verso l'uso più ampio possibile di combustibili alternativi: un piano d'azione sulle infrastrutture per i combustibili alternativi a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2014/94/UE;

 

vista la Delibera della Giunta regionale n. 895 del 20 luglio 2020  “Partecipazione in fase ascendente della Regione Emilia-Romagna al Regolamento europeo per il conseguimento della neutralità climatica di modifica del Regolamento (UE) 2018/1999”;

 

visto il Piano energetico regionale approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 111 dell’1 marzo 2017 che fissa la strategia e gli obiettivi per emissioni ed energia al 2030 in materia di rafforzamento dell’economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione;

 

vista la Strategia regionale per la mitigazione e l’adattamento approvata con delibera dell’Assemblea legislativa n. 187 del 20 dicembre 2018 che valorizza le azioni di mitigazione e adattamento già in atto nei Piani e Programmi settoriali, individua nuove azioni nei settori chiave del trasporto, del risparmio ed efficientamento energetico, della produzione e consumo di energia, dell’innovazione tecnologica e ricerca scientifica, dell’economia verde e della riconversione industriale, della pianificazione territoriale, della comunicazione ed educazione, implementa una specifica funzione per il coordinamento del Forum regionale permanente per i Cambiamenti Climatici e per il monitoraggio dell’efficacia delle politiche regionali sulla mitigazione e l’adattamento (Presidio Organizzativo per il Cambiamento Climatico);

 

visto il Patto per il lavoro e per il clima che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto a dicembre 2020 con enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche per il rilancio e lo sviluppo dell’Emilia-Romagna fondati sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale;

 

vista la Risoluzione n. 3013 approvata dall’Assemblea legislativa in data 8 giugno 2021 per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo Italiano per evidenziare la necessità di urgenti variazioni della disciplina ETS (Emission Trade System, il sistema voluto dalla Commissione Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2) e all'adozione di misure nazionali di compensazione sui costi indiretti degli ETS che includano il settore ceramico;

 

vista la  nota tecnica a cura del gruppo di lavoro Assemblea-Giunta regionale per le attività  di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'unione europea ai sensi della l.r. 16/2008; 

 

visti i pareri espressi dalla  IV Commissione assembleare Politiche per la salute e politiche sociali  nella seduta del 2 novembre 2021 (prot. n. XXXXX del YY novembre 2021), dalla II Commissione assembleare Politiche economiche e dalla III Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 3 novembre 2021 (prot. n. XXXXX del YY novembre 2021 e prot. n. XXXXX del Y novembre 2021);

 

visti gli articoli 90, 91, 170, 171 , 191, 192, 194 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

 

considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system” e che l’articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

considerata l’importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell’Unione europea e considerato che l’articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: “I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell’articolo 25”;

 

considerato che i seguenti atti della Commissione europea

 

Comunicazione quadro  “Fit for 55%” (COM/2021/550), Proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM/2021/568), Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione (COM/2021/551), Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni (COM/2021/552), Proposta di direttiva, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica della compensazione in relazione a una misura basata sul mercato globale per gli operatori aerei con sede nell'Unione (COM/2021/567), Proposta di regolamento sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE (COM/2021/559), Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM/2021/557), Proposta di direttiva sull’efficienza energetica (COM/2021/558), Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2018/841 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura - il cosiddetto regolamento LULUCF - e (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, del monitoraggio dei progressi e del riesame (COM/2021/554),

 

fanno parte degli atti segnalati nell’ambito della Sessione europea 2021, sui quali l’Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 25 delle stessa legge;

 

considerato che il pacchetto “Pronti per il 55%” costituisce il più importate pacchetto di proposte legislative per l’attuazione della strategia europea Green deal, volte a rispettare gli impegni che l’Unione europea ha assunto nell’accordo di Parigi e a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni fissati nella Normativa europea sul clima approvata a giugno 2021;

 

considerato che la Comunicazione quadro “Pronti per il 55%: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica” evidenzia che le proposte sono complementari tra loro e, pur riguardando settori strategici ed economici diversi, invita ad esaminarle tenendo conto che sono interconnesse e “tutte orientate verso lo stesso obiettivo: garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre”;

 

considerato che la Commissione europea si prefigge l’obiettivo di attuare una transizione equa e solidale, a partire dalla Proposta di regolamento di condivisione degli sforzi in base alla quale gli Stati membri contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici in funzione della loro ricchezza relativa. Inoltre, nell’ottica di sostenere i cittadini che con la transizione in atto rischiano di essere maggiormente colpiti dalla povertà energetica o di mobilità, la Commissione europea ha adottato la Proposta di regolamento che istituisce un Fondo sociale per il clima che, con i meccanismi di solidarietà già esistenti come il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta e il Fondo sociale europeo plus, consentirà agli Stati membri di sostenere le categorie più esposte alle ripercussioni conseguenti all’estensione dello scambio di quote di emissioni ai settori dell’edilizia e dei trasporti. Il Fondo sarà finanziato in parte con le nuove entrate derivanti dal nuovo sistema di scambio di quote e in parte con i contributi nazionali derivanti dalla modifica, che la Commissione europea intende presentare a breve, della decisione sulle risorse proprie e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

 

considerato che in riferimento alla salvaguardia della competitività nella transizione, uno dei pilastri del pacchetto riguarda il sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS) che, alla luce degli ottimi risultati conseguiti, la Commissione europea propone di rafforzare, alzando la quota di riduzione di emissioni da raggiungere entro il 2030 al 61% rispetto ai livelli del 2005 ed estendendolo anche ai trasporti marittimi (tra il 2023 e il 2025), stradali e all’edilizia (dal 2026). Per il settore del trasporto aereo la Commissione europea propone di eliminare gradualmente le quote gratuite di cui beneficia attualmente nell’ambito dell’ETS.  Le tre iniziative collegate alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione sono le seguenti: Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione, Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni; Proposta di direttiva, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica della compensazione in relazione a una misura basata sul mercato globale per gli operatori aerei con sede nell'Unione.

 

considerato che in riferimento ai trasporti, tenuto conto del forte impatto che questi hanno sull’inquinamento atmosferico e stimato che per raggiungere la neutralità climatica occorrerà ridurre le  emissioni in tale settore del 90% entro il 2050, la Commissione europea ha adottato quattro proposte per promuovere veicoli e carburanti più puliti: la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento degli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i nuovi veicoli commerciali leggeri, la Proposta di regolamento sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE, la Proposta di regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per il trasporto aereo sostenibile e la Proposta di regolamento sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo mirano a promuovere i carburanti sostenibili in questi settori;

 

considerato che un altro settore ritenuto determinante per centrare gli obiettivi del 2030 è quello energetico e che la Commissione europea propone di favorire la trasformazione del sistema energetico  intervenendo principalmente su due fronti:  il contenimento dei consumi e l’incentivazione dell’uso di rinnovabili. A questo scopo, la Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili alza l’obiettivo vincolante complessivo di rinnovabili nel mix energetico dell’UE dal 32% al 40% entro il 2030, favorendo l’elettrificazione basata sulle rinnovabili e l’idrogeno pulito in particolare per i settori dell’industria e dei trasporti. Inoltre, con la Proposta di direttiva sull’efficienza energetica (rifusione), la Commissione europea intende sostituire la direttiva 2012/27/UE attualmente vigente e già più volte modificata,  e propone di fissare, a livello di UE, un obiettivo vincolante più ambizioso che impegnerà gli Stati membri a dare contributi annuali in termini di risparmio energetico molto più alti rispetto a quelli attuali. Al fine di tutelare il mercato interno e sostenere la transizione verde, la Proposta di direttiva che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità vuole promuovere tecnologie pulite eliminando le esenzioni e le aliquote ridotte che incoraggiano l’uso di combustibili fossili. In particolare la Commissione europea propone di allineare l’aliquota minima d’imposta per i combustibili destinati al riscaldamento e ai trasporti agli obiettivi dell’UE in materia di clima ed energia e di eliminare le esenzioni non in linea con la necessità di promuovere combustibili puliti. Anche in questo caso di tratta di una rifusione, della direttiva 2003/96/CE;

 

considerato che, rispetto alla transizione verde, la Commissione europea ha adottato iniziative specifiche che hanno l’obiettivo di aumentare il pozzo naturale di assorbimento del carbonio dell’UE ed in particolare: la Proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2018/841 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, il cosiddetto regolamento LULUCF,  che mira ad aumentare la qualità e la quantità delle foreste fissando un obiettivo più ambizioso a livello di UE nell’assorbimento di CO2, al quale ogni Stato membro è chiamato a contribuire con specifici obiettivi nazionali, ferma restando una certa flessibilità a livello nazionale nella ripartizione dell’impegno tra i vari settori;  la strategia forestale dell'UE; la nuova strategia sui suoli,  la legge sul ripristino della natura e l’iniziativa per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli di prossima adozione;

 

considerato che, nel quadro delle iniziative della Commissione europea per favorire e supportare un cambiamento a livello globale - di cui la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow (COP26) sarà una tappa fondamentale – il pacchetto Pronti per il 55% comprende anche la Proposta di regolamento che istituisce un nuovo meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio, che ha tra i suoi obiettivi anche quello di evitare che i progressi compiuti nella decarbonizzazione in UE non comportino il semplice ricollocamento delle emissioni al di là delle frontiere. La proposta prevede che il meccanismo sia introdotto in maniera progressiva e, per i primi anni, sia applicato in una versione parziale;

 

considerato che la Regione Emilia-Romagna nel Patto per il Lavoro e per il Clima definisce obiettivi e linee di azione condivise per il rilancio e lo sviluppo dell’Emilia- Romagna, fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale e sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, ribadendo quali obiettivi fondamentali devono influenzare e costituire una guida per tutta la pianificazione e la programmazione di settore: la neutralità carbonica prima de 2050 e il raggiungimento del 100% delle energie rinnovabili al 2035. Il Patto per Lavoro ed il Clima impegna inoltre la Regione a definire il proprio “Percorso per la neutralità carbonica prima del 2050” ed approvare una legge regionale per il Clima con la quale confermare i propri obiettivi climatici ed introdurre il monitoraggio dell’efficacia delle politiche regionali in tema di mitigazione e adattamento;

 

considerata, infine, l’opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla comunicazione e sulle citate proposte legislative attraverso la formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

 

1) si esprime sulla Proposta di Regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima – COM/2021/568, osservando quanto segue:

 

-          La base giuridica, artt. 91, 191 e 194 del TFUE, appare correttamente individuata in quanto la proposta di istituzione del fondo ha l’obiettivo di affrontare le sfide sociali e distributive derivanti dalla transizione verde ed in particolare attenuare le conseguenze sociali delle nuove misure su: scambio di quote di emissioni per i settori dell’edilizia e del trasporto su strada, trasporto sostenibile; efficienza energetica; energie rinnovabili. Ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. early warning  system, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del TUE.

 

-          Per quanto attiene al merito della proposta:

-           

a) Considerato che il previsto aumento del prezzo dei combustibili fossili, derivante dall’introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni nei settori dell’edilizia e del trasporto su strada, avrà un notevole impatto sociale e distributivo soprattutto sulle famiglie, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti che spendono una parte consistente del loro reddito in energia e trasporti, si ritiene necessario introdurre uno strumento economico per attenuare le conseguenze sociali delle nuove misure, pertanto si valuta molto positivamente in generale la Proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale per il clima, in aggiunta agli strumenti e alle misure UE già in essere.

 

b) Si esprimono tuttavia alcune preoccupazioni rispetto alla governance e alla centralità territoriale del Fondo e, in linea con quanto già espresso dalla Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM di cui l’Emilia-Romagna fa parte) al Parlamento europeo, si chiede:

 

-          un chiaro requisito per gli Stati membri di coinvolgere gli enti locali e regionali nella progettazione e nell'attuazione degli investimenti del Fondo;

 

-          l'obbligo per i piani di investimento degli Stati membri di indicare e giustificare la distribuzione territoriale del finanziamento;

 

-          uno stanziamento territoriale per le regioni più vulnerabili;

 

-          un cofinanziamento nazionale inferiore (attualmente fissato al 50%);

 

-          incentivi per promuovere sinergie con i fondi strutturali vietando la possibilità di trasferire risorse dai programmi della politica di coesione ai Piani Sociali per il Clima.

 

 

2) si esprime sulle Proposte di direttive di modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – COM/2021/551, 552 e 567, osservando quanto segue:

 

-          La base giuridica, art. 192 del TFUE,  appare correttamente individuata in quanto le proposte hanno l’obiettivo generale di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e contribuire a combattere i cambiamenti climatici (artt. 192 e 191, paragrafo 1 del TFUE). Le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

 

-          Per quanto attiene al merito delle proposte:

 

a) Si condivide l’impianto complessivo e l’importanza della revisione e dell’aggiornamento della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni  dei gas a effetto serra (sistema ETS UE) che ha dimostrato negli anni la sua efficacia nello stimolare i partecipanti a ridurre i propri livelli di emissione. In Italia in particolare tra il 2005 (anno di avvio del sistema) ed il 2018 (ultimo anno disponibile su dati ISPRA), la riduzione complessiva delle emissioni in Italia è risultata pari al 30%.

 

b) Si evidenza tuttavia, che per poter raggiungere gli ambiziosi risultati che l’Unione Europea si è data di riduzione delle emissioni di gas climalteranti al 2030 e di neutralità carbonica al 2050, è necessario, da parte di tutti gli Paesi membri, uno sforzo maggiore e quindi un contributo più significativo alla riduzione delle emissioni. Si Valuta pertanto positivamente la volontà del legislatore europeo di intervenire sulla direttiva 2003/87/CE introducendo le seguenti misure: estendere il campo di applicazione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE al trasporto marittimo a partire dal 2023; aumentare il fattore di riduzione graduale al 4,2% a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della direttiva di modifica al fine di garantire che la quantità complessiva di quote diminuisca annualmente ad un ritmo più sostenuto; non assegnare quote gratuite a settori e sottosettori per fronteggiare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; rafforzare il Fondo per l’innovazione e al tempo stesso allineare il Fondo per la modernizzazione ai nuovi obiettivi climatici; introdurre lo scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale a partire dal 2026.

 

c) Le tre iniziative collegate alla revisione del sistema di scambio di quote di emissione, paiono coerenti con l’obiettivo di alzare la quota di riduzione delle emissioni di gas climalteranti anche attraverso il miglioramento ed una maggiore efficienza del sistema di scambio ETS UE. Si evidenzia che in regione Emilia-Romagna questa cosiddetta fase IV (2021-2030) del sistema ETS, ed in specifico la proposta COM/2021/551 che modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’Unione, coinvolge oltre alle imprese del settore ceramico, alcuni cementifici, industrie della produzione di energia, della produzione della carta e della chimica. Si ritiene necessario per questi settori, alcuni dei quali rientranti tra i settori considerati hard to abate relativamente alle emissioni di gas climalteranti, attuare ed accelerare, anche a livello nazionale, sulle politiche di incentivazione per lo sviluppo e l’implementazione delle fonti rinnovabili in particolare quelle per la produzione di energia elettrica, così da poter arrivare quanto prima a forme di utilizzo innovative e diffuse di idrogeno verde (derivanti appunto dal surplus elettrico) da utilizzare nei suddetti processi industriali.

 

d) Inoltre, in base alla considerazione che il settore dei trasporti stradale e dell’edilizia sono responsabili ciascuno per circa un terzo delle emissioni complessive, la proposta di includere le emissioni prodotte dal trasporto stradale e dall’edilizia nel sistema di scambio di quote, seppur in un sistema separato ma contiguo, è da considerarsi positiva. Fondamentale sarà a tale scopo, non solo l’avvio di questo sistema a partire dal 2025, ma la gradualità e l’introduzione di misure adeguate al fine di ovviare al rischio di aumenti e speculazioni eccessive dei prezzi che, se particolarmente elevati all’inizio dello scambio di quote di emissione nel settore dell’edilizia e dei trasporti stradali, potrebbero compromettere la disponibilità delle famiglie e dei singoli individui a investire nella riduzione delle loro emissioni di gas a effetto serra. Si ritiene che questo ampliamento settoriale dovrebbe essere accompagnato da una effettiva compensazione sociale in considerazione anche degli elevati livelli di povertà energetica già esistenti. I proventi delle aste dovrebbero essere utilizzati per far fronte agli aspetti sociali del sistema di scambio delle quote di emissione per i nuovi settori, con particolare attenzione alle famiglie vulnerabili, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

 

e) Si valuta altresì molto positivamente l’incremento degli stanziamenti previsti e l’ampliamento dell’ambito di applicazione del Fondo per l’innovazione così come previsto nella proposta di Direttiva.

 

 

3) si esprime sulla Proposta di regolamento per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi COM/2021/559 osservando quanto segue:

 

-          La base giuridica, artt. 90,91, 170 e 171 del TFUE,  appare correttamente individuata in quanto la proposta ha l’obiettivo di garantire il rapido sviluppo di una rete capillare di infrastrutture di ricarica, sia per i veicoli leggeri che pesanti, che favorisca la diffusione sul mercato di mezzi a basse emissioni e a zero emissioni. Si inquadra pertanto tra le disposizioni per la politica comune dei trasporti (Titolo VI, artt. 90 e 91) e lo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia (Titolo XVI, artt. 170 e 171). La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

 

-          Per quanto attiene al merito della proposta:

 

a) Si sottolinea che la proposta di regolamento abroga e sostituisce la direttiva 2014/94/UE introducendo uno strumento giuridico più vincolante rispetto all’attuale direttiva, al fine di garantire il rapido sviluppo di una rete capillare di infrastrutture di ricarica, sia per i veicoli leggeri che pesanti, che favorisca la diffusione sul mercato di mezzi a basse emissioni e a zero emissioni. Alla luce della valutazione ex post dell’adeguatezza della legislazione vigente è emerso che la direttiva 2014/94/UE, a 6 anni dall’adozione, non ha conseguito l’obiettivo chiave di assicurare uno sviluppo coerente del mercato europeo delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

 

b) Si evidenzia che la proposta prevede un rapido superamento dell’utilizzo dei carburanti fossili, su cui ha puntato la Regione nonché gran parte della Nazione e si ritiene quindi che la sostituzione di GPL, CNG possa attuarsi a medio lungo-termine.  

 

c) Relativamente agli ambiziosi obiettivi posti dalla proposta di regolamento, per l’infrastruttura di ricarica elettrica sia per i veicoli leggeri e che per quelli pesanti si ricorda che è in corso una verifica dello stato dell’arte a livello nazionale e delle previsioni di sviluppo dell’infrastruttura di ricarica con particolare riferimento alla tempistica ed alle risorse finanziarie da attuare nell’ambito del PNRR. Risulta difficile quindi esprimersi sui vincoli posti dalla nuova proposta su distanze tra distributori e delle tipologie di rifornimento.

 

d) Relativamente alle infrastrutture per i porti marittimi e della navigazione interna, si evidenzia che la proposta di regolamento pone, in linea generale, obiettivi decisamente ambiziosi che, per i porti marittimi nella nostra regione, sono in linea con il processo già in corso di realizzazione, mentre per altri settori, come i porti per la navigazione interna possono risultare di difficile perseguimento. Si ritiene che sarebbe utile approfondire questo aspetto in relazione a a quanto previsto dal regolamento (UE) N. 1315/2013 dell’11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE).

 

e) Si evidenzia che la scadenza temporale del 2025 fissata per il raggiungimento degli obiettivi riferiti alla rete Core del Ten-T è più stringente rispetto a quella del 2030 di completamento della stessa, prevista dal regolamento 1315/2013 citato e si ritiene che ciò possa creare, oltre ad una maggiore complessità nella armonizzazione delle scadenze dei vari requisiti previsti per le diverse tipologie delle modalità di trasporto, un disallineamento con i piani realizzativi e finanziari degli Stati membri.

 

d) Relativamente alla fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi, in linea generale, si ritiene che gli investimenti pianificati dallo Stato per lo sviluppo del “cold-ironing” siano allineati agli obiettivi della proposta. Tuttavia, si segnala che nel testo si fa riferimento alla necessità che le infrastrutture “dispongano di potenza di uscita da terra sufficiente a soddisfare almeno il 90 % di tale domanda” dando così rilevanza alla domanda di allaccio dell’armatore, senza imporre l’obbligatorietà per l’armatore di dotarsi del sistema di allaccio a terra, con il rischio di creare infrastrutture che potrebbero non essere utilizzate.

 

f) Relativamente alla fornitura di elettricità da terra nei porti di navigazione interna, come sopra evidenziato, non appare giustificata la ragione per cui, per i porti di navigazione interna della rete core TEN-T, siano state introdotte scadenze temporali più stringenti (2025) rispetto a quelle di completamento della stessa previste nel regolamento 1315/2013. Si propone quindi che l’art. 10 preveda sia per i porti della rete TEN T Core che di quella globale la scadenza del 2030.

 

g) Si evidenzia che gli obiettivi introdotti dalla proposta di regolamento sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, presentano forti criticità nell’essere conseguiti, in particolare quelli citati al 2025 relativamente alla rete di navigazione interna italiana che è piuttosto limitata rispetto ad altri Stati membri della UE. Si ritiene pertanto opportuno che il nuovo regolamento preveda  diverse modalità attuative in relazione alle criticità dei diversi contesti nazionali.

 

h) Relativamente agli obiettivi per la fornitura di GNL nei porti marittimi e di elettricità agli aeromobili in stazionamento si confermano le valutazioni sopra riportate riguardanti le anticipazioni temporali sulla rete core TEN-T .

 

 

4) si esprime sulla Proposta di direttiva che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione di energia da fonti rinnovabili – COM/2021/557, osservando quanto segue:

 

-          La base giuridica, art.194 del TFUE,  appare correttamente individuata in quanto l’obiettivo della proposta di direttiva è rafforzare lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili per raggiungere il traguardo di riduzione delle emissioni gas effetto serra del 55% entro il 2030. Si inquadra pertanto tra le disposizione per il funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia rispetto al quale la politica dell’Unione europea, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, deve tenere conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente impegnandosi, tra le altre cose, anche a “promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,” (art. 194, paragrafo 1, lettera c). La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

 

-          Per quanto attiene al merito della proposta:

 

a) In linea generale si evidenzia che la proposta di direttiva si rende necessaria al fine di consentire il raggiungimento, entro il 2030, del target di almeno il 55% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, ed entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, e resi vincolanti dall’approvazione del Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021. Si valuta pertanto positivamente la presentazione entro i tempi previsti, da parte della Commissione europea, dei provvedimenti legislativi contenenti gli strumenti concreti per il conseguimento degli obiettivi sanciti dal Green Deal, attraverso la predisposizione di un quadro normativo definito, complementare e coerente, soprattutto alla luce delle normative che nei diversi settori, e ai diversi livelli, intervengono sui temi della sostenibilità e dell’energia. La proposta prevede specifici obiettivi per l’uso delle energie rinnovabili nei seguenti settori: trasporti, riscaldamento e raffrescamento, edilizia, industria, biomasse, offshore e sistema elettrico.

 

Con riferimento al settore dei trasporti:

 

b) Si evidenzia che la proposta affronta il tema della penetrazione delle rinnovabili nei trasporti, prevedendo:

 

  1. un obiettivo di riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra del 13% nel settore;

 

2. l’introduzione di un target del 2,6% per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (ossia i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, tra cui l’idrogeno verde);

 

3. la revisione dei criteri di calcolo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica indipendentemente dal loro utilizzo finale per evitare duplicazioni distorsive e rendere trasparente il sistema.

 

c) Con riguardo al primo aspetto, si sottolinea che la Commissione europea propone di esprimere l’obiettivo per la riduzione delle emissioni dei trasporti non più in termini di contenuto energetico dei combustibili (quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 14 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti ex art. 25), ma piuttosto in termini di quantità di emissioni di gas a effetto serra prodotti, che dovrà essere ridotta almeno del 13% entro il 2030. Si ritiene apprezzabile tale proposta in quanto, in base alle stime, al raggiungimento della riduzione del 13% delle emissioni di GHG nel settore dei trasporti corrisponderebbe un aumento della quota di energia rinnovabile dal 14% al 28%. Valore pari al doppio rispetto a quanto previsto oggi dall’art. 25 della Dir. 2018/2001/UE e maggiormente immediato in termini di valutazione dell’impatto delle misure sugli obiettivi di decarbonizzazione.

 

d) Con riguardo al secondo aspetto, ossia l’introduzione del sotto-obiettivo del 2,6% per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, come ad esempio l’idrogeno verde), si rileva che, ad oggi, la presenza dell’idrogeno nel panorama dell’energia è ancora scarsa in ragione della limitata affidabilità e della non ottimale efficienza delle tecnologie sinora sperimentate, nonché delle criticità connesse alle procedure di permitting e dell’antieconomicità del suo utilizzo. Dalle analisi più recenti  emerge che il problema principale non è tanto connesso ai costi capex necessari alla realizzazione degli impianti di elettrolisi per l’idrogeno verde, quanto piuttosto ai consumi elettrici correlati all’utilizzo degli elettrolizzatori (costi opex). Considerato che questi fattori negli ultimi anni hanno rallentato la penetrazione delle tecnologie per la produzione di idrogeno, si evidenzia il rischio che gli Stati membri e, in particolare all’Italia, potrebbero non raggiungere l’obiettivo del 2,6% previsto dalla direttiva entro il 2030.

 

e) Si valuta positivamente la previsione di nuovi incentivi per la realizzazione dell’infrastruttura necessaria al rifornimento dei veicoli elettrici e l’imposizione agli Stati membri di introdurre un meccanismo in base al quale gli operatori che forniscono elettricità rinnovabile ai veicoli tramite stazioni di ricarica pubbliche, siano assegnatari di crediti che possono cedere a fornitori sottoposti all’obbligo di immettere in consumo carburanti sempre più rinnovabili. Tale sistema, come emerso da sperimentazioni già svolte in alcuni paesi europei come l’Olanda, può invero rappresentare una risorsa non trascurabile per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica senza utilizzare risorse statali.

 

 

Con riferimento al settore industria:

 

f) Si evidenzia che, rispetto alle difficoltà inerenti l’incremento di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore dei trasporti, analoghe considerazioni possono essere fatte anche con riguardo al settore dell’industria, per il quale il Legislatore europeo ha proposto che l’idrogeno verde arrivi a coprire entro il 2030 il 50% del totale dell’idrogeno consumato nell’industria come vettore energetico o come materia prima in processi produttivi con scopi non energetici (es. siderurgia e industria chimica).

Considerato che l’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica è funzionale a sostituire i combustibili fossili utilizzati come materie prime e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’industria e che le misure nazionali a sostegno della diffusione di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’industria non dovrebbero tradursi in un aumento netto dell’inquinamento riconducibile a una maggiore domanda di energia, si evidenzia che al momento le tecnologie per l’utilizzo dell’idrogeno verde su larga scala non risultano ancora mature, pertanto si ritiene che tale obiettivo sia particolarmente sfidante ed ambizioso da raggiungere entro il 2030.

 

Con riferimento al settore offshore:

 

g) Si sottolinea che la Direttiva UE 2018/2001 affronta il tema della cooperazione e dedica particolare attenzione alla collaborazione tra gli Stati membri per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, con particolare riguardo a quelli offshore. Sul punto si rileva che la Direttiva già oggi prevede che due o più Stati membri possano – su base volontaria – cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti rinnovabili, tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto necessario rafforzare tale disposizione introducendo l’obbligo specifico e più stringente per ciascuno Stato membro di concordare, entro la fine del 2025, l’istituzione di almeno un progetto comune per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Parimenti, a fronte di una strategia per le energie rinnovabili offshore che introduce un obiettivo ambizioso di 300 GW di energia eolica offshore e di 40 GW di energia oceanica in tutti i bacini marittimi dell’Unione entro il 2050, la Commissione europea ha previsto che gli Stati membri definiscano congiuntamente la quantità di produzione di energia rinnovabile offshore per ciascun bacino marittimo entro il 2050, con traguardi intermedi nel 2030 e nel 2040.

 

h) La proposta di direttiva prevede che gli Stati membri valutino altresì la possibilità di combinare la produzione offshore di energia rinnovabile con linee di trasmissione che collegano diversi Stati membri, al fine di consentire all’energia elettrica di circolare in direzioni diverse, massimizzando il benessere socioeconomico e ottimizzando la spesa per le infrastrutture. Si ritiene tale scelta condivisibile in quanto evidentemente dovuta alla necessità di accelerare il percorso di transizione energetica dell’Unione europea, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di andare nella direzione di una politica energetica comune fondata su un mercato unico dell’energia. Esigenze che oggi risultano sempre più forti e che negli ultimi tempi traspaiono anche dalla volontà di alcuni Stati membri, di fronte ad una crisi energetica importante come quella attuale, di muoversi nella direzione della creazione di un sistema di stoccaggio energetico comune, ma soprattutto di un sistema di gestione dell’energia che tenga assieme tutti e ventisette i Paesi Ue, secondo il modello sperimentato tra l’Ue e le case farmaceutiche sui vaccini per il Covid-19, superando in qualche modo le sensibilità individuali dei singoli Paesi.

 

Con riferimento al settore dell’edilizia:

 

i) La proposta di modifica affronta anche il tema dell’efficienza energetica nell’edilizia introducendo, in particolare, il target di penetrazione delle rinnovabili negli edifici al 49% entro il 2030 e l’obbligo per gli Stati membri di intervenire al fine di incrementare l’autoconsumo, lo stoccaggio energetico locale e le comunità energetiche rinnovabili.

La proposta intente, inoltre, rendere obbligatorio l’attuale target di utilizzo delle energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (aumento minimo annuo dell’1,1 %), prevedendo al contempo integrazioni nazionali indicative supplementari per orientare gli Stati membri più arretrati in materia. La direttiva proposta presenta anche disposizioni volte a garantire lo sviluppo di moderni sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e a integrare l’energia elettrica da fonti rinnovabili, i gas e i liquidi rinnovabili per il rifornimento di edifici e altri utenti. La Commissione europea prospetta un innalzamento dell’obiettivo indicativo per l’aumento annuale delle energie rinnovabili utilizzate nel teleriscaldamento e teleraffrescamento dall’attuale 1,0 % al 2,1 %. Su questo punto, si evidenzia che tale approccio è coerente con la direttiva sull’efficienza energetica e la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia, in quanto l’efficienza energetica nel settore del riscaldamento e raffrescamento è promossa attraverso il risparmio energetico e la ristrutturazione degli edifici e le misure indicate nella proposta relative al riscaldamento e raffrescamento permetterebbero di accelerare il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili sul parco immobiliare esistente.

 

l) Si ritiene particolarmente apprezzabile la previsione in base alla quale il Legislatore europeo ha inteso prevedere che gli Stati membri, attraverso gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali, svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE e possano consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privati siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

 

Con riferimento alle biomasse:

 

m) La proposta di modifica affronta il tema delle bioenergie rafforzando – più di quanto sia già stato fatto nel 2018 con la Direttiva UE 2018/2001 – e rendendo più severi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra relativi alla produzione di energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, e introducendo zone dove l’approvvigionamento energetico del legno è vietato o limitato. Nel dettaglio, si evidenzia che la Commissione europea propone:

-          di vietare l’approvvigionamento di biomassa legnosa per la produzione di energia da foreste primarie, torbiere e zone umide, consentendolo solo se non interferisce con le finalità di protezione della natura;

-          di specificare ulteriormente i criteri di sostenibilità relativi alla raccolta e al mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità;

-          di promuovere l’uso della biomassa in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale (secondo il principio cascading), vietando incentivi finanziari nazionali a sostegno dell’uso di tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura (legno di alta qualità), ceppi e radici per la produzione di energia nonché, a determinate condizioni, la produzione di energia elettrica da biomassa forestale negli impianti usati esclusivamente per la produzione di elettricità;

-          e di imporre a tutti gli impianti di produzione di calore ed elettricità basati sulla biomassa di rispettare soglie minime di riduzione delle emissioni (attualmente questa regola si applica solo ai nuovi impianti);

-          di applicare nel lungo periodo i criteri di sostenibilità per la biomassa agli impianti pari o superiori a 5MW piuttosto che alla soglia di 20 MW prevista dall’attuale Direttiva.

 

n) A questo proposito si segnala che  l’introduzione di nuovi criteri di sostenibilità per le biomasse, prima ancora di una valutazione in concreto dell’impatto di quelli già molto stringenti previsti attualmente dalla Direttiva UE 2018/2001 - ma oggi non ancora completamente recepiti - potrebbe essere precoce e generare difficoltà di adeguamento da parte degli operatori del settore, già costretti a relazionarsi con una normativa instabile, oltre che a frenare gli investimenti e ostacolare lo sviluppo del mercato. Le biomasse solide invero contribuiscono in maniera determinante alla transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi europei di sviluppo sostenibile; tra le rinnovabili, infatti, hanno il vantaggio della programmabilità della produzione energetica, attuano il principio dell’economia circolare e permettono la valorizzazione delle aree interne grazie anche alla gestione forestale sostenibile, operando con una filiera che occupa oltre 5 mila lavoratori.

 

o) Infine, la proposta di modifica Direttiva UE 2018/2001 affronta anche il tema della carenza degli installatori di sistemi di riscaldamento rinnovabili, ritenendola una delle cause alla base della eccessivamente lenta scomparsa dei sistemi a combustibili fossili. Si valuta positivamente la proposta del Legislatore europeo di prevedere, a carico degli Stati membri, specifici obblighi di qualificazione e certificazione degli installatori, di attuazione di misure di sostegno per la partecipazione a programmi di formazione, nonché di pubblicità dell’elenco degli installatori qualificati diventa un obbligo.

 

p) Parimenti, per quanto concerne le nuove misure per il miglioramento dell’integrazione delle rinnovabili in rete, si accoglie con favore l’obbligo per gli operatori delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione di rendere disponibili informazioni sulla quota di fonti energetiche rinnovabili (FER) e sul contenuto di gas serra dell’energia elettrica che forniscono e l’obbligo per i produttori di batterie di garantire ai proprietari degli impianti l’accesso alle informazioni sulla capacità dei dispositivi, sullo stato di salute, di carica e setpoint di potenza.

 

 

5) si esprime sulla Proposta di direttiva sull’efficienza energetica COM/2021/558, osservando quanto segue:

 

-          La base giuridica, art.194 del TFUE, appare correttamente individuata in quanto l’obiettivo della proposta di direttiva è rafforzare il contributo del settore chiave dell’efficienza energetica per la piena decarbonizzazione dell’economia dell’Unione. Si inquadra pertanto, come la precedente, tra le disposizione per il funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia rispetto al quale la politica dell’Unione europea, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, deve tenere conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente impegnandosi, tra le altre cose, anche a “promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,” (art. 194, paragrafo 1, lettera c). La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

 

-          Per quanto attiene al merito della proposta:

 

a) Si sottolinea la considerazione che la proposta di direttiva è necessaria al fine di consentire il raggiungimento, entro il 2030, del target di almeno il 55% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990, ed entro il 2050, dell’obiettivo della neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, e resi vincolanti dall’approvazione del Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021. Si valuta quindi positivamente la proposta di un quadro normativo definito, complementare e coerente, soprattutto alla luce delle diverse normative che nei diversi settori, e ai diversi livelli, intervengono sui temi della sostenibilità e dell’energia e, in generale, si condividono gli obiettivi e l’impostazione della proposta di rifusione della direttiva sull’efficienza energetica.

 

Rispetto all’ obbligo di ristrutturane degli edifici pubblici:

 

b) si sottolinea che l’articolo 6 della proposta di modifica (Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici) amplia la portata dell’obbligo di ristrutturazione per gli edifici pubblici applicandolo a tutti gli enti pubblici per tutti i livelli di amministrazione, nazionale, regionale e locale, in tutti i settori delle loro attività, compresi l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’edilizia residenziale pubblica. In accordo con quanto riportato, si ritiene che tale modifica potrebbe comportare maggiori benefici nel settore della ristrutturazione degli edifici pubblici aumentando di conseguenza anche il mercato del lavoro nel settore pubblico.

 

c) si evidenzia altresì che la proposta mantiene il tasso di ristrutturazione del 3% annuo, riferito alla superficie coperta degli edifici pubblici, ma richiede un livello di prestazione superiore rispetto alla precedente direttiva, ovvero i lavori di ristrutturazione devono soddisfare almeno il livello di “edificio a energia quasi zero” di cui all’art. 9 della direttiva 2010/31/UE. Inoltre, è stata eliminata anche la possibilità di ottemperare al requisito del 3% mediante un approccio alternativo adottando altre misure efficaci in termini di costi o misure intese a modificare il comportamento degli occupanti. L’alternativa comunque può essere fatta valere con gli obblighi di risparmio energetico annuo (1,5 %) e obblighi specifici per alleviare la povertà energetica (art. 8). La proposta intende eliminare la parte relativa alla scelta prioritaria di disporre le misure di efficienza energetica verso gli edifici con la più bassa prestazione energetica, così come elimina la possibilità di non applicare l’obbligo del 3% di ristrutturazione ad alcune categorie di edifici quali gli edifici ufficialmente protetti in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, edifici di proprietà delle forze armate o a luoghi di culto. Si sottolinea che, in sintesi, con questa modifica si estende l’obbligo a tutti gli edifici di proprietà degli enti pubblici a prescindere dalla loro prestazione energetica: si potrebbe intervenire quindi anche su edifici già efficienti, e a prescindere dall’appartenenza a categorie specifiche.

 

d) In merito alla possibilità di escludere dall’obbligo sopracitato alcune categorie di edifici, quali gli edifici che presentano valore storico-architettonico, si evidenzia che l’articolo 6 della proposta modifica pesantemente quanto attualmente previsto dalla direttiva 2010/31/UE all’articolo 5 paragrafo 2 e che tale modifica per l’Italia, rischia di essere in aperto contrasto con altre disposizioni in materia di beni culturali quali il Testo Unico 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio.  Per questo motivo si propone di mantenere il paragrafo 2 dell’articolo 6, così riformulato:

 

“Gli Stati membri possono – ai fini del calcolo del tasso di ristrutturazione del 3% annuo, riferito alla superficie coperta degli edifici pubblici – escludere gli immobili, per i quali le autorità competenti abbiano espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione, appartenenti alle seguenti categorie:

a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;

b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;

c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.”

 

 

e) Si suggerisce infine di modificare il livello di prestazione da raggiungere riferendolo solo alle classi energetiche migliori (Classe A etc.) anziché alla definizione di “edificio ad energia quasi zero”.

 

Rispetto al tema della povertà energetica:

 

f) si richiama la definizione di “povertà energetica”, come definita dall’art.2, comma 4 della proposta di direttiva: “l’impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, compresa un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti” e si evidenzia che la proposta di direttiva individua nell’efficienza energetica la soluzione più efficace per alleviare e superare gli impatti negativi dovuti ai costi dell’energia e proteggere i clienti vulnerabili e le famiglie a rischio povertà energetica. Gli investimenti saranno rivolti in particolare agli edifici che presentano le prestazioni peggiori e le famiglie in condizioni di povertà energetica, incluso, se dal caso, quelle che vivono in alloggi dell’edilizia sociale.

 

g) tra le misure previste si sottolineano in particolare: l’innalzamento dell’obbligo di risparmio energetico annuo all’1,5 % del consumo medio annuo di energia finale e la previsione che le relative misure politiche o i programmi siano, in via prioritaria, rivolte verso le persone in condizioni di povertà energetica;  i criteri per valutare le condizioni di povertà energetica; l’obbligo di realizzare quota dei risparmi energetici presso persone in povertà energetica in collaborazione con le autorità locali, promuovendo la ristrutturazione edilizia. La proposta di direttiva inoltre impone che si attuino misure specifiche, si utilizzino i finanziamenti pubblici e che si prenda in considerazione l’utilizzo di proventi generati dalle quote di scambio dell’emissioni (EU-ETS). È anche previsto l’obbligo di riservare una parte della quota di risparmio dell’1,5% per allievare la povertà energetica. In tale ottica si prevede che gli Stati membri possano elaborare definizioni nazionali dei concetti di “povertà energetica”, “condizioni di povertà energetica” e “clienti vulnerabili” nonché i relativi indicatori e criteri.

 

h) in conclusione, si ritiene che la povertà energetica costituisca la principale sfida affrontata dalla proposta di direttiva, verso la quale occorre orientare le azioni e gli strumenti legislativi sia per “misurare” la dimensione delle famiglie e degli edifici in tali condizioni, sia attivare politiche efficaci sul territorio regionale. Si condividono pertanto gli obiettivi della proposta di direttiva volti a migliorare ed allievare le condizioni di vita delle persone in povertà energetica o i clienti vulnerabili e si valutano positivamente le misure sopra richiamate.

 

 

 

6) si esprime sulla Proposta di modifica del regolamento LULUCF – COM/2021/554, osservando quanto segue:

 

-          La base giuridica, art. 192 del TFUE, appare correttamente individuata in quanto la proposta ha l’obiettivo di rafforzare il contributo del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) alla neutralità climatica. Si inquadra pertanto tra le misure volte a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici (artt. 192 e 191, paragrafo 1 del TFUE). La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

 

-          Per quanto attiene al merito della proposta:

 

Si concorda sulla considerazione che l’obiettivo della neutralità carbonica potrà essere raggiunto non solamente con la riduzione delle emissioni di gas climalteranti nei settori più emissivi quali edilizia, trasporti, produzione di energia, agricoltura e industria, ma anche attraverso il ruolo fondamentale svolto dagli assorbimenti di carbonio, sia come patrimonio forestale sia come suolo e coltivazioni agricole. A questo scopo, si rende necessario modificare e adeguare i regolamenti (UE) 2018/841 nel settore dell’uso del suolo, della silvicoltura e dell’agricoltura – il cosiddetto regolamento LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry)  – e il Regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, del monitoraggio dei progressi e del riesame. Nell’ambito dell’ampio pacchetto di proposte di riforme Fit for 55% si valutano quindi positivamente anche le proposte di aggiornamento e modifica relativamente al settore LULUCF sopra richiamate.

 

7) Dispone l’invio della presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere  la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

 

8) dispone l’invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell’articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell’ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’art. 9 della legge 234 del 2012;

 

9) impegna la Giunta ad informare l’Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della Regione Emilia- Romagna sulle seguenti iniziative europee del pacchetto “Pronti per il 55%” (Fit for 55%):

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica COM(2021) 550 final del 14 luglio 2021; Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del ConsiglioPDF documenti che istituisce il Fondo sociale per il clima - COM(2021) 568 final del 14 luglio 2021; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 - COM(2021) 551 final del 14 luglio 2021; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato - COM(2021) 552 final del 14 luglio 2021; Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato - COM(2021) 567 final del 14 luglio 2021; Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2021) 559 final del 14 luglio 2021; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio - COM(2021) 557 final del 14 luglio 2021; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) - COM(2021) 558 final del 14 luglio 2021; Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione - COM(2021) 554 final/2 del 14 luglio 2021.

 

e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

 

10) dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’art. 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

 

 

 

 

 

 

 

I presidenti CALIANDRO e RONTINI, in assenza di ulteriori interventi, dichiarano conclusa la seduta congiunta.

 

 

 

 

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