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Legislatura XI - Commissione I - Processo Verbale del 26/04/2023 pomeridiano

 

Processo verbale n. 10

Seduta del 26 aprile 2023

 

Il giorno 26 aprile 2023 alle ore 14,30 è convocata, con nota prot. n. PG.2023.9938 del 20/04/2023, presso la sede dell’Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali in modalità “mista”, cioè con la presenza in sede dei Vicepresidenti e dei seguenti membri per Gruppo assembleare: Bessi, Montalti, (PD); Bondavalli (BP); Catellani, (Lega); Castaldini (FI); nonché degli altri partecipanti in via telematica in applicazione dell’art. 124, comma 4 bis del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e della delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 maggio 2022, n. 26 (Disposizioni per lo svolgimento in modalità telematica o mista delle sedute delle Commissioni assembleari).

 

Partecipano alla seduta i consiglieri:

 

Cognome e nome

Qualifica

Gruppo

Voto

 

POMPIGNOLI Massimiliano

Presidente

Lega Salvini Emilia-Romagna

5

presente

BARGI Stefano

Vicepresidente

Lega Salvini Emilia-Romagna

4

presente

SABATTINI Luca

Vicepresidente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

8

presente

AMICO Federico Alessandro

Componente

Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista, progressista

2

presente

BESSI Gianni

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

7

presente

BONDAVALLI Stefania

Componente

Bonaccini Presidente

3

presente

CASTALDINI Valentina

Componente

Forza Italia – Berlusconi per Borgonzoni

1

presente

CATELLANI Maura

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

COSTI Palma

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

2

presente

EVANGELISTI Marta

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

1

assente

FABBRI Marco

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

2

presente

GERACE Pasquale

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

GIBERTONI Giulia

Componente

Gruppo Misto

1

assente

MARCHETTI Daniele

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

presente

MARCHETTI Francesca

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

MASTACCHI Marco

Componente

RETE CIVICA Progetto Emilia-Romagna

1

presente

MONTALTI Lia

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

OCCHI Emiliano

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

assente

PELLONI Simone

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

assente

PICCININI Silvia

Componente

Movimento 5 Stelle

1

presente

PILLATI Marilena

Componente

Partito Democratico Bonaccini Presidente

1

presente

RANCAN Matteo

Componente

Lega Salvini Emilia-Romagna

1

assente

TAGLIAFERRI Giancarlo

Componente

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

2

presente

ZAMBONI Silvia

Componente

Europa Verde

1

assente

 

Partecipa alla seduta: E. Lucertini (Direzione generale Assemblea legislativa regionale)

 

Presiede la seduta: Massimiliano POMPIGNOLI

Assiste la segretaria: Vanessa Francescon

Funzionario estensore: Vanessa Francescon


Il presidente POMPIGNOLI dichiara aperta la seduta alle ore 14,45 e procede preliminarmente all’appello, ai sensi della delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 maggio 2022, n. 26 ai fini dell’identificazione certa dei partecipanti.

 

-          Approvazione dei processi verbali nn. 7, 8 e 9 del 2023;

 

La Commissione approva all’unanimità.

 

6486 -Relazione per la Sessione europea dell'Assemblea legislativa per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008.

 

Il presidente POMPIGNOLI introduce l’argomento della seduta, precisando che la Commissione, nella seduta odierna, dovrà esprimere un parere sull’atto all’esame.

 

La consigliera CATELLANI pone alcune domande.

 

Risponde la relatrice MONTALTI.

 

La dottoressa LUCERTINI integra la risposta della consigliera Montalti, spiegando che, solo dopo un approfondimento della questione, riuscirà ad essere più esaustiva.

 

La consigliera CATELLANI si dichiara d’accordo nel ricevere appena possibile chiarimenti sulle questioni poste.

 

Intervengono i relatori BARGI e MONTALTI, la quale propone alcune modifiche al testo del parere all’esame che verranno recepite nella risoluzione che si voterà la prossima settimana.

 

In assenza di altri interventi, il presidente POMPIGNOLI invita i commissari ad esprimere il loro voto sull’atto all’esame.

 

La Commissione, per quanto di competenza, con 28 voti a favore (PD, BP, ERCEP), nessun contrario e 13 astenuti (Lega, FI, RCPER) esprime il seguente parere:

 

La I Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali, ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del regolamento interno, nella seduta del 26 aprile 2023, ha preso in esame, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023, la Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo per il 2022 e il Rapporto conoscitivo della Giunta regionale all'Assemblea legislativa per la Sessione europea 2023 (delibera di Giunta n. 238 del 20 febbraio 2023).

 

Con riferimento agli atti preannunciati dalla Commissione europea nel proprio Programma per il 2023, la I Commissione assembleare Bilancio Affari generali ed istituzionali ritiene di particolare interesse le seguenti iniziative:

 

 

Allegato I - Nuove iniziative

 

Un’Europa pronta per l’era digitale

 

Obiettivo n. 12 – Mondi virtuali

Iniziativa sui mondi virtuali come il metaverso (carattere non legislativo, 2° trimestre 2023)

 

Un’economia al servizio delle persone

 

Obiettivo n. 23 - Tassazione delle imprese

Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (Business in Europe: framework for income taxation (BEFIT)) (carattere legislativo, con una valutazione d'impatto, articolo 115 TFUE, 3° trimestre 2023)

 

Obiettivo n. 24 - Accesso ai dati nei servizi finanziari

a) Quadro di finanza aperta (carattere legislativo, con una valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 2° trimestre 2023)

b) Revisione delle norme dell'UE sui servizi di pagamento (carattere legislativo, con una valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 2° trimestre 2023)

 

Obiettivo n. 26 – Pacchetto investimenti al dettaglio

Miglioramento del quadro per gli investimenti al dettaglio (carattere legislativo, con una valutazione d'impatto, articolo 114 TFUE, 1° trimestre 2023)

 

Promozione dello stile di vita europeo

 

Obiettivo n. 38 - Cibersicurezza

Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza (carattere non legislativo, 3° trimestre 2023)

 

Un nuovo slancio per la democrazia europea

 

Obiettivo n. 42 – Pacchetto anticorruzione

Aggiornamento del quadro legislativo anticorruzione (carattere legislativo, articolo 83, paragrafo 1, TFUE, 3° trimestre 2023)

 

Allegato II - Refit

 

Obiettivo n. 8

Revisione del quadro per la risoluzione alternativa delle controversie e la risoluzione delle controversie online al fine di migliorare l'applicazione del diritto dei consumatori

 

 

La relatrice di maggioranza Cons. Lia Montalti illustra gli obiettivi del programma di lavoro annuale presentato dalla Commissione europea con la COM(2022)548 del 18 ottobre 2022, evidenziando che molte iniziative danno seguito, direttamente o indirettamente, a proposte presentate dai cittadini nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa e, a questo proposito, sottolinea che - ad esclusione dell’obiettivo n. 12 “Mondi virtuali” - le iniziative di interesse della presente Commissione derivano dal processo partecipativo della Conferenza sul futuro dell’Europa.

 

 

Con riferimento all’obiettivo n. 12 “Mondi virtuali - Iniziativa sui mondi virtuali come il metaverso” si evidenzia che si tratta di una iniziativa di grande interesse per le sue innumerevoli potenzialità in numerosi campi: dal lavoro alla medicina, dalla protezione ambientale alla prevenzione delle catastrofi ambientali. La Commissione europea ritiene fin da ora necessaria una riflessione per capire come regolamentare un nuovo “paradigma” tecnologico che nel prossimo futuro porrà anche dei temi importanti sul fronte della concorrenza e dell’organizzazione del mercato, affinché vengano individuati fin da subito e in maniera puntuale i valori e i diritti che devono essere tutelati e i beni individuali e collettivi da proteggere. A questo scopo si osserva che la Commissione europea ha già avviato interlocuzioni con le aziende che stanno a diverso titolo contribuendo alla realizzazione del metaverso e, considerato il successo del processo partecipativo della Conferenza sul futuro dell'Europa, coinvolgerà anche la nuova generazione di panel di cittadini sul tema dello sviluppo dei mondi virtuali.

Si evidenzia che a livello regionale questa iniziativa riveste un particolare interesse soprattutto in relazione alla sfida dell’Agenda digitale Emilia-Romagna “Servizi pubblici digitali centrati sull’utente, integrati, aumentati, semplici e sicuri” dove, prendendo spunto da casi di successo e indicazioni nazionali e internazionali, si vuole favorire lo sviluppo e la sperimentazione di progetti che utilizzino le “tecnologie” emergenti, soprattutto in specifici ambiti, come ad esempio: sanità, mobilità (servizi del tpl, ecc.), digital humanities (biblioteche, musei, cinema, musica, ecc.)

La Commissione invita pertanto la Giunta a monitorare l’iter dell’iniziativa e a riferire di eventuali sperimentazioni e sviluppo di servizi innovativi che dovessero essere avviati anche ad integrazione di servizi esistenti.

 

 

Con particolare riferimento all’obiettivo n. 23 “Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (Business in Europe: framework for income taxation (BEFIT))”, si evidenzia che la Commissione europea, per attuare l’agenda europea per la politica fiscale di cui alla COM(2021)251 del 18 maggio 2021 “Tassazione delle imprese per il XXI secolo”, sta lavorando alla costruzione di uno strumento finalizzato alla armonizzazione della tassazione delle imprese per mantenere in equilibrio il mercato interno e compiere ulteriori progressi nella costruzione dell’unione dei mercati dei capitali. Gli obiettivi sono di superare il mosaico di norme fiscali nazionali che crea inutili costi di conformità per le imprese anche al fine di consentire la libera circolazione di merci, servizi e capitali e garantire che le imprese godano dei medesimi regimi fiscali evitando regimi che possono minare la concorrenza e alterare il rapporto domanda-offerta discriminando i consumatori e i lavoratori. Si sottolinea che questo tema è diventato centrale dopo la pandemia che, avendo accelerato la digitalizzazione, ha fatto aumentare il numero di persone e imprese che acquistano, lavorano, interagiscono e fanno affari online.

In questo quadro, la Commissione invita la Giunta a monitorare l’iter della iniziativa e a valutare il suo eventuale impatto fiscale sul tessuto imprenditoriale regionale.

 

 

Con riferimento all’obiettivo n. 24 “Accesso ai dati nei servizi finanziari” si evidenzia che con questa iniziativa la Commissione europea intende rivedere le norme europee in materia di servizi di pagamento di cui alla Direttiva (UE)2015/2366 e migliorare il quadro relativo alla finanza aperta delineato nella COM(2020)591 del 24 settembre 2020, soprattutto con riferimento all’accesso e al riutilizzo dei dati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e di tutela dei consumatori.

La Commissione europea ritiene necessaria questa revisione alla luce dei mutamenti del mercato in cui ora nell’ambito della tecnologia finanziaria operano soggetti che offrono nuovi servizi, come ad esempio servizi di pagamento ad integrazione di altri servizi, oppure hanno introdotto soluzioni di pagamento che fanno ricorso a nuove tecnologie (portafogli elettronici, "pass-through wallet", pagamenti senza contatto). Anche le abitudini di pagamento e le aspettative dei cittadini sono cambiate e oggi molti consumatori usano dispositivi e portafogli elettronici e si aspettano che le transazioni avvengano in modo istantaneo, conveniente e sicuro. L’obiettivo è quindi quello di garantire soluzioni di pagamento eque, sufficientemente sicure, convenienti ed efficienti sotto il profilo dei costi e ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti per favorire le attività transfrontaliere delle imprese e l'ulteriore integrazione di un mercato interno dei servizi di pagamento. Si rileva tuttavia che l’innovazione può essere un ostacolo non solo per gli utenti che non usano agevolmente la tecnologia, ma anche per gli utenti abituali in quanto sono emerse nuove forme di frodi nei pagamenti online che inducono le vittime ad aggirare le misure di sicurezza attraverso metodi ingannevoli come il “social engineering”.

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione invita la Giunta a monitorare l’iter dell’iniziativa e ad informare l’Assemblea legislativa del suo futuro impatto economico e sociale.

 

 

Rispetto all’obiettivo n. 26 “Pacchetto investimenti al dettaglio”, la Commissione I ha ritenuto opportuno proporre un focus sul tema invitando il Dott. David Sabatini, Responsabile dell’Ufficio mercato dei capitali di ABI (Associazione bancaria italiana) che oltre a dare un inquadramento generale della strategia della Commissione europea sugli investimenti al dettaglio, ha anche condiviso il punto di vista del settore bancario su alcuni punti specifici della strategia stessa.

 

Si rileva che l’obiettivo della strategia per gli investimenti al dettaglio, che si inquadra nell’ambito del Piano d’azione per il mercato dei capitali, è quello di individuare una serie di interventi normativi finalizzati non solo a rafforzare le tutele che già oggi la disciplina europea rivolge nei confronti degli investitori al dettaglio, ma anche ad accrescere la loro partecipazione al mercato dei capitali. Questo è un aspetto molto importante, perché gli investitori al dettaglio, chiamati anche investitori retail, sono sostanzialmente i piccoli investitori e i risparmiatori da cui si genera quel flusso finanziario che poi, tramite i mercati finanziari e gli intermediari, arriva all’economia reale.

 

Si sottolinea che la strategia per gli investimenti al dettaglio ha un ambito di applicazione molto ampio, perché riguarda sostanzialmente tutte le discipline europee che attengono alla protezione degli investitori. La più importante è la disciplina contenuta nella direttiva MiFID n. 2014/65/UE del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE e fornisce un quadro regolamentare per l’attività degli intermediari, la protezione degli investitori, il funzionamento degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari. Oltre alla MiFID, la strategia include anche altre normative, tra cui anche la direttiva (UE) n. 2016/97 che riguarda la distribuzione dei prodotti assicurativi, con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, e il regolamento (UE) N. 1286/2014, cosiddetto PRIIP (packaged retail and insurance-based investment products), relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Con la nuova proposta, la Commissione europea intende:

-     semplificare l’informativa sui prodotti e sui servizi resi dagli intermediari ai clienti al dettaglio;

-     rivedere i criteri di classificazione della clientela secondo la direttiva MiFID che prevede clienti al dettaglio; clienti professionali e controparti qualificate al fine di promuovere l’accesso a prodotti rivolti alla clientela professionale a quei clienti che, pur essendo classificati come retail, non corrispondono al piccolo risparmiatore per esperienza e disponibilità finanziarie al fine di agevolare il flusso di risorse finanziarie verso l’economia reale e quindi verso le imprese;

-     migliorare la qualità della consulenza in materia di investimento attraverso gli incentivi;

-     migliorare il value for money, cioè il rapporto tra qualità e costi dei prodotti e servizi di investimento;

 

Si rileva che, in particolare, il tema degli incentivi è molto rilevante per i suoi potenziali impatti. La direttiva MiFID definisce gli incentivi come qualunque pagamento o remunerazione, sia monetaria che non monetaria, che gli intermediari ricevono da terzi, cioè da soggetti diversi dai clienti, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento. La fattispecie di incentivo più comune è la retrocessione che gli intermediari percepiscono dalle case-prodotto, cioè dai soggetti che emettono gli strumenti finanziari (fondi comuni di investimento, polizze assicurative …), come remunerazione dell’attività di distribuzione dei loro prodotti finanziari e del servizio di assistenza e consulenza che loro offrono ai clienti. È evidente che il tema degli incentivi è molto spesso accostato alla questione dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero derivare tra l’intermediario e il cliente nella percezione di questi incentivi. Occorre sottolineare però che se da un lato la direttiva MiFID inquadra il tema degli incentivi nell’ambito più ampio dei potenziali conflitti di interesse tra intermediari e cliente, dall’altro, in ossequio al principio generale per cui gli intermediari devono agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti, la direttiva prevede tutta una serie di vincoli e requisiti che gli intermediari devono rispettare affinché gli incentivi si possano considerare legittimi. In primis, gli intermediari devono preventivamente informare il cliente dell’esistenza degli incentivi e del relativo importo, nonché rendicontare periodicamente, su base annuale, all’interno del rendiconto sui costi e gli oneri sostenuti dal cliente, l’importo degli incentivi. Gli incentivi, quindi sono oggetto di una specifica disciplina di trasparenza. Inoltre, gli intermediari, a fronte degli incentivi percepiti, quindi delle retrocessioni, devono offrire ai clienti dei servizi aggiuntivi, volti ad innalzare la qualità dei servizi in proporzione agli incentivi ricevuti. L’approccio normativo regolamentare europeo quindi è quello di consentire da un lato la possibilità di ricevere tali incentivi, ma a fronte di un insieme di regole, di requisiti abbastanza rigidi. Su questo tema, si evidenzia che a livello europeo, in due paesi (Regno Unito, quando era ancora nell’Unione europea, e Paesi Bassi) si è deciso di introdurre nella normativa nazionale un divieto espresso per gli intermediari che distribuiscono prodotti di investimento di percepire gli incentivi. Si tratta di un aspetto molto rilevante in quanto si sta valutando l’ipotesi replicare tale esperienza e introdurre un divieto generalizzato rispetto agli incentivi. Appare evidente che gli incentivi sono un elemento portante del sistema di remunerazione degli intermediari per l’attività di distribuzione dei prodotti finanziari e l’offerta di servizi di investimento. Si evidenzia inoltre che la Direttiva MiFID, però, non impone un modello preciso, ma lascia di fatto agli intermediari la libertà di costruire il proprio modello di servizio che può essere o basato sugli incentivi commission-based che, oltre ad essere quello esistente in Italia, è il più diffuso, o basato su una commissione pagata direttamente dal cliente fee-based per il servizio di consulenza che è l’unico ammesso nei paesi in cui è stato introdotto il divieto di percezione degli incentivi.

 

Si sottolinea come la diversità dei due modelli abbia un impatto anche sulla struttura dei costi, perché evidentemente nel modello commission-based il cliente non paga direttamente la commissione e il costo del prodotto è incorporato nel valore dell’investimento che effettua per cui parte di questo costo viene rigettato, cioè retrocesso ai distributori, quindi agli intermediari; mentre nel modello fee-based il cliente deve sopportare due diversi costi: il costo del prodotto, che è incorporato nel valore dell’investimento effettuato, e il costo del servizio di consulenza.

Per capire l’impatto dei due modelli sugli investitori e sull’industria finanziaria, all’inizio dello scorso anno la società di consulenza indipendente KPMG ha condotto uno studio in cui ha messo a confronto 4 paesi in cui vige il modello commission-based (Italia, Francia, Spagna e Germania) con Regno Unito e Paesi Bassi, dove vige il divieto di incentivi. Da questo confronto è emerso che nei Paesi in cui sono ammessi gli incentivi, i costi totali sostenuti dai clienti per effettuare i propri investimenti sono equiparabili ai costi sostenuti nei Paesi in cui vige il modello fee-based, dove sono vietati gli incentivi. In termini di costo, quindi, i due modelli non comportano grandi differenze. Quello che però emerge, ed è sicuramente un impatto rilevante, è che mentre nei Paesi dove vige il modello commission-based vi è un diffuso accesso da parte degli investitori retail al servizio di consulenza, nei paesi in cui gli incentivi sono vietati gli investitori retail hanno difficoltà ad accedere al modello di consulenza per una sorta di barriera all’accesso al servizio che i consulenti pongono.

 Questa carenza di consulenza, definita advice gap, ha un impatto importante perché gli investitori al dettaglio o decidono di rinunciare agli investimenti, causando un danno sul meccanismo di flusso di risorse finanziarie dal risparmio verso l’economia reale, o decidono di investire in autonomia, quindi rivolgersi sostanzialmente all’investimento fai-da-te, con il rischio che però l’investimento effettuato non sia adeguato al proprio profilo di conoscenze (profilo finanziario, profilo di rischio). Questo impatto è tanto maggiore quanto minore è il livello di educazione finanziaria della popolazione e minore è la disponibilità degli investitori retail a pagare una commissione diretta per il servizio di consulenza.

Si rileva che in Italia, in cui il livello di educazione finanziaria rimane ancora sotto la media europea, il modello fee-based avrebbe sicuramente un grande impatto. Inoltre, nei paesi in cui è adottato il modello commission-based si nota che gli intermediari, grazie alle regole MiFID che impongono una serie di requisiti da rispettare, offrono una pluralità di servizi aggiuntivi, a elevato valore aggiunto per i clienti, che sono resi possibili proprio grazie al meccanismo degli incentivi.

 

Si evidenzia che in generale in questi anni gli intermediari hanno fatto sforzi molto importanti per conformarsi alle regole di gestione dei conflitti di interesse, disegnando i processi di vendita degli strumenti finanziari e le politiche retributive e di governance interna al fine di rispettare il principio generale della MiFID operato nell’interesse dei clienti. Anche in Italia il modello di servizio offerto si è sviluppato in questa direzione e lo studio KPMG evidenzia come la quasi totalità dei clienti delle banche italiane riceve un servizio di consulenza basato sugli incentivi e una serie molto articolata di servizi a valore aggiunto.

 

Si rileva che in questo quadro il modello di distribuzione basato sugli incentivi, cioè sulla retrocessione delle commissioni, che è il modello più diffuso in Europa e attualmente ammesso dalla normativa MiFID, è quello che si adatta di più alle esigenze dei clienti con disponibilità finanziarie ridotte e a basso livello di educazione finanziaria, perché appunto offre un servizio di assistenza e consulenza qualificata in maniera diffusa e generalizzata a tutti i clienti. L’introduzione di un divieto generalizzato di incentivi che la Commissione europea sta valutando di fatto imporrebbe in Europa il modello fee-based, cioè un servizio di consulenza a pagamento diretto, da parte dei clienti, che avrebbe impatti per i piccoli investitori al dettaglio.

 

Tenuto conto di quanto sopra si auspica che la Commissione europea non imponga un modello unico, ma adotti un approccio equilibrato finalizzato a lasciare la flessibilità rispetto al modello da adottare ed intervenga sull’attuale disciplina per effettuare degli aggiustamenti all’attuale quadro normativo per rendere più efficienti i meccanismi di tutela degli investitori (ad esempio innalzando il livello di trasparenza sugli incentivi, rendendo gli investitori retail più consapevoli del meccanismo degli incentivi e delle retrocessioni e migliorando le regole per la gestione dei conflitti di interesse).A tal proposito, si invita la Giunta a monitorare l’iter dell’iniziativa e di informare l’Assemblea sugli sviluppi della strategia per gli investimenti al dettaglio, al fine di valutarne gli eventuali impatti diretti sui piccoli investitori e indiretti sulle PMI che potrebbero ricevere un minor flusso di risparmio attraverso i mercati finanziari.

 

 

Con riferimento all’obiettivo n. 38 “Cybersicurezza - Accademia per le competenze in materia di cybersicurezza”, è stato invitato il Professore Giovanni Zaccaroni, ricercatore dell'Università Bicocca, per un focus sulla iniziativa ritenuta di particolare interesse dalla Commissione.

 

Con la Comunicazione congiunta JOIN(2020) 18 del 16.12.2020 della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa a “La strategia dell'UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale”, l’Unione europea, nell’ambito dei suoi poteri e delle sue competenze, cerca di instradare gli Stati membri verso il rispetto e l’applicazione di una strategia i cui obiettivi sono i seguenti:

-     Promuovere un’infrastruttura resiliente e servizi critici per aumentare il livello di ciberresilienza di tutti i settori, pubblici e privati, che svolgono una funzione importante per l'economia e la società

-     Creare un ciberscudo europeo attraverso una rete di centri operativi per la sicurezza all'interno dell’UE con uno stanziamento di oltre 300 milioni di EUR a sostegno della cooperazione pubblico-privato e transfrontaliera al fine di creare reti nazionali e settoriali

-     Rendere sicura la prossima generazione di reti mobili a banda larga

-     Rendere più sicuro sia il web che l’IoT (Internet of things)

-     Aumentare le competenze in materia di cibersicurezza della forza lavoro

 

Successivamente, a gennaio 2023, la Commissione ha approvato la Dichiarazione sui diritti e princìpi digitali per il decennio digitale che illustra l'impegno dell'UE a favore di una trasformazione digitale sicura, sostenibile e sicura che ponga le persone al centro, in linea con i valori e i diritti fondamentali dell'UE.  Si tratto di un atto con valore programmatico che ha essenzialmente la finalità di ispirare l’azione delle Istituzioni europee e, a cascata, anche di quelle nazionali e regionali. Nella carta si ritrovano molti diritti e principi che sono già espressi anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma in particolare il principio 16 “Un ambiente digitale sicuro, protetto e tutelato” riguarda proprio la cybersicurezza ed afferma, tra le altre cose, che “Ogni persona dovrebbe avere accesso a tecnologie, prodotti e servizi digitali che siano sicuri e protetti e tutelino poi la vita privata sin dalla progettazione, traducendosi chiaramente in un elevato livello di riservatezza, integrità, disponibilità e autenticità delle informazioni trattate”.

 

Per quanto riguarda il quadro di policy, si richiama:

-     il Regolamento UE(2019)881 del 17 aprile 2019 con cui non solo si riafferma il mandato all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza informatica, ma si estende il mandato a tempo indeterminato e si attribuiscono nuovi poteri, tra cui il potere di certificare il rispetto di determinati standard in materia di cybersicurezza. ENISA diventa punto di riferimento per l’adozione di linee guida e buone pratiche in materia;

-     la direttiva (UE)2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione (Direttiva NIS 2) che dovrà essere recepita entro il 27 ottobre 2024 e mira a mitigare le minacce ai sistemi informatici e di rete utilizzati per fornire servizi definiti come “essenziali” ed importanti in settori chiave e a garantire la continuità di tali servizi, ad esempio introducendo un sistema di notifica alle autorità competenti di qualunque «incidente significativo» che avvenga ai fornitori di tali servizi;

-     la direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici, che dovrà essere recepita entro il 17 ottobre 2024 e ha uno scopo più specifico della precedente, e cioè aumentare il livello di sicurezza per i soggetti «critici», che «svolgono un ruolo indispensabile per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche»

 

Entrambe le direttive mirano ad aumentare, dal punto di vista degli Stati, gli obblighi nei confronti dei quali i fornitori di servizi devono adeguarsi, in base all'importanza dei servizi che vengono forniti. Inoltre, sono in corso di approvazione i seguenti regolamenti:

-     Proposta di regolamento di cui alla COM(2020)595 del 24.9.2020 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 (regolamento DORA, Digital Operational Resiliency Act)

-     Proposta di regolamento di cui alla COM(2022)454 del 15/09/2022 relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (Cyber resilience act)

 

Con particolare riferimento all’iniziativa “Accademia per le competenze in materia di cybersicurezza” si evidenzia che nasce per sviluppare e valorizzare competenze che l’Agenzia europea per la cybersicurezza (ENISA) ha già definito pubblicando un set di 12 figure professionali comprendenti figure giuridiche, informatiche e di raccordo che a vario titolo si occupano di cybersicurezza e che sono ritenute strategiche per sviluppare una maggiore capacità di reazione da parte delle imprese e delle istituzioni.

 

 

Con riferimento all’obiettivo 42 “Pacchetto anticorruzione”, si richiama il quadro di policy in cui c’è un livello internazionale, un livello europeo, un livello nazionale e un livello delle singole Pubbliche Amministrazioni, tra cui la Regione Emilia-Romagna.

A livello internazionale le principali fonti sono la Convenzione ONU contro la corruzione del 9/12/2003 (United Nation convention against corruption), la Convenzione OCSE contro la corruzione del 17/12/1997, la convenzione penale del Consiglio d’Europa del 27/01/1997 e la convenzione civile del Consiglio d’Europa del 4/11/1999. Il testo della Convenzione delle Nazioni Unite è il primo testo che ha messo in luce gli elementi relativi a trasparenza, integrità, accountability, politiche di prevenzione della corruzione, individuazione nei vari ordinamenti degli organi per la prevenzione della corruzione, appalti pubblici, codici di condotta dei pubblici ufficiali.

Per quanto riguarda l’OCSE si sottolinea che è un’organizzazione istituita nel 1960, dalla quale ora sono stati espulsi Russia e Bielorussia per cui è composta da 38 paesi. I principi più importanti della Convenzione OCSE sono relativi alla responsabilità penale, civile ed amministrativa delle persone giuridiche e al sistema di monitoraggio che deve essere adeguato ai fini dell’efficacia delle politiche anticorruzione per cui gli Stati aderenti devono impegnarsi in tal senso.

Il Consiglio d’Europa è un altro organismo che adesso è composto da 46 membri, sono presenti tutti i 27 Stati dell’Unione europea. Si ritiene di interesse evidenziare che il Consiglio d’Europa ha istituito un meccanismo di monitoraggio importante, il Group of States against corruption, cosiddetto GRECO, che a livello internazionale agisce in modo potente per fare il monitoraggio sulle situazioni di corruzione.

A livello europeo la principale normativa è costituita dalla comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio economico-sociale del 2011 "Lotta contro la corruzione nella UE" che riporta un’analisi della Convenzione ONU e istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dalla Convenzione del 1997 sulla lotta contro la corruzione dei funzionari della UE o di Paesi UE, dalla la Quinta direttiva antiriciclaggio (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 aggiornata nel 2021, dalle norme in materia di appalti pubblici e infine la direttiva (UE)2019/1937 sulla protezione dei segnalanti, cosiddetta Whistleblower.

In particolare, la direttiva (UE)2019/1937 che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 mira a proteggere i whistleblower, cioè coloro che in maniera riservata segnalano situazioni di maladministration, cioè cattiva Amministrazione, anticorruzione in senso generale. Tra i mutamenti più rilevanti che questa normativa in materia di whistleblowing ha introdotto, si evidenzia che il whistleblower, colui che vorrà fare segnalazioni, potrà rivolgersi non solo alle RPCT dell’Amministrazione presso la quale ritiene ci sia un illecito, ma anche all’ANAC, cioè all’Autorità nazionale anticorruzione.

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, si rileva che è stato istituito un ciclo annuale per la verifica della situazione relativa allo stato di legalità dei Paesi dell’Unione europea che include la relazione annuale della Commissione sullo stato di diritto e delle raccomandazioni per Paese. L'ultima Relazione sullo stato di diritto è quella del 2022, per quanto riguarda l’Italia è stato posto l’accento sul PNRR, sulla opportunità di adottare norme sul conflitto di interessi e di regolamentare il lobbying e le donazioni a fondazioni e associazioni politiche.

Nel richiamare il programma di lavoro della Commissione, si evidenzia che su questo tema vi sarà una nuova comunicazione dell’Unione europea sulla politica anticorruzione nel secondo semestre del 2023, quello che si apre ad aprile, alla quale farà seguito una direttiva contro la corruzione nell’Unione europea con una normativa aggiornata finalizzata ad attuare la Strategia dell’Unione europea per l’unione della sicurezza 2020-2025 di cui alla COM(2020)605 del 24/7/2020 e il Trattato dell’ONU UNCAC.

Si segnala anche che l’iter di approvazione del testo definitivo della proposta di Regolamento che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui alla COM(2021)421 del 20/7/2021 sta arrivando a conclusione, manca la parte relativa all’individuazione della sede dell’Autorità per la quale è stata presentata domanda da parte del Comune di Torino e della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda il quadro legislativo nazionale, tutto parte dalla legge Severino, la L. n. 190 del 2012, che è stata attuata con i decreti legislativi n. 33 del 2013 sulla trasparenza e n. 39 del 2013 sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. Il quadro include poi il DPR n. 62 del 2013 relativo al Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici, il D. lgs. 231 del 2007 che attua la direttiva 2005/60/CE sull’antiriciclaggio, il D.L. 80 del 2021 che ha istituito il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il decreto legislativo n. 24 del 2023, sul whistleblower.

A livello nazionale l’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa è svolta da ANAC, autorità amministrativa indipendente, che predispone il Piano nazionale anticorruzione, l’ultimo è quello del 2022, a cui la Regione si è ora adeguata con il PIAO. In particolare, c’è un PIAO per l’Assemblea legislativa, approvato dall’Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 10 del 24 gennaio 2023, e un PIAO della Giunta regionale, approvato con delibera della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023. In RER vi sono anche due Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), uno per la Giunta regionale e varie agenzie, circa 6.000 dipendenti, e uno per l’Assemblea legislativa e i suoi dipendenti per la garanzia costituzionale che caratterizza l’autonomia dell’Assemblea.

Riguardo all’antiriciclaggio, invece, a livello nazionale c'è l’Ufficio Informazioni Finanziarie (UIF) presso la Banca d’Italia e a livello locale ci sono i segnalatori di operazioni sospette.

Tenuto conto di quanto sopra, si invita la Giunta a seguire l’iter dell’iniziativa per valutare l’impatto sulla normativa regionale e la opportunità di partecipare alla fase ascendente.

 

 

La seduta termina alle ore 15,05.

 

Approvato nella seduta del 3 maggio 2023

 

La segretaria

Vanessa Francescon

Il Presidente

Massimiliano Pompignoli

 

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