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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 7

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 7 aprile 1995 n. 22)

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche.

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