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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 4
1. I tributi regionali di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 1 decorrono dall'1 gennaio 1972.
2. Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione Sito esterno.

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