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Documento vigente: Testo Coordinato

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Capo I
Oggetto e misura dell'imposta - Soggetto passivo
Art. 7

(sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 7 aprile 1995 n. 22)

1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
2. Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche.
Art. 8
3. L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.
1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.
2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 11
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 Sito esterno, e successive modificazioni.
Art. 12
1. Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.
Art. 13

(sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 24 ottobre 1983 n. 38)

1. Nella prima applicazione le tasse sulle concessioni regionali sono determinate nella misura pari alle corrispondenti tasse erariali.
2. La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.
3. In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dell'ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.
Art. 14
1. L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 15
abrogato
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
Art. 16
abrogato
Art. 17
abrogato
Art. 18
abrogato
Art. 19
abrogato
Art. 20
abrogato
Art. 21
abrogato
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 22
abrogato
Art. 23
abrogato
Capo I
Oggetto e misura della tassa - Soggetto passivo
abrogato.
abrogato.
abrogato.
abrogato.
Capo II
Accertamento, liquidazione e riscossione
Art. 28
1. La Regione Emilia-Romagna trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
2. Detti uffici provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali ubicate nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
3. Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di efficacia.
Art. 29
1. La riscossione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente all'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o contemporaneamente al rilascio dell'atto di concessione o della licenza.
2. Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.
Art. 30
1. Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.
2. Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione della occupazione.
Capo I
Ricorsi in via amministrativa
Art. 31
abrogato
Capo II
Azione giudiziaria
Art. 32
abrogato

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