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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1972, n. 4

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 31 marzo 1972

Art. 3
L'Istituto o il Consorzio cui sarà affidato il servizio dovrà:
1) essere dotato di adeguate strutture tecnico - organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonchè quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;
4) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
5) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri Istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri.
La scelta dei predetti Istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;
6) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emessi da Istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;
7) concedere mutui chirografari alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economico - finanziario - sociali della Regione stessa;
8) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.

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