LEGGE REGIONALE 27 marzo 1972, n. 4
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 31 marzo 1972
Art. 7
La vigilanza del servizio di tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.