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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale10/02/1992

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1972, n. 4

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 marzo 77 n. 10.

Art. 3

(sostituiti alinea e punto 1 da art. 2 L.R. 7 marzo 1977 n. 10)

L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:
1) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonchè quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;
4) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
5) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;
6) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emessi da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;
7) concedere mutui chirografari alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economico- finanziario-sociali della Regione stessa;
8) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.

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