Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 10/02/1992 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/11/2001
Art. 3
(sostituiti alinea e punto 1 da art. 2 L.R. 7 marzo 1977 n. 10)
L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:
1) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonchè quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;
4) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
5) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;
6) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emessi da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;
7) concedere mutui chirografari alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economico- finanziario-sociali della Regione stessa;
8) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.