Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1972, n. 4

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 marzo 77 n. 10.

Art. 1
E' stato istituito il servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna.
Art. 2
La Giunta regionale, mediante convenzione, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad uno o più istituti di credito di notoria solidità esercenti l'attività del credito nel territorio della Regione Emilia Romagna, ovvero ad un consorzio fra istituti di credito.
Art. 3

(sostituiti alinea e punto 1 da art. 2 L.R. 7 marzo 1977 n. 10)

L'istituto, gli istituti contitolari od il consorzio cui sarà affidato il servizio di tesoreria dovranno:
1) essere dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative;
2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione, comunque giacenti in tesoreria;
3) gestire gratuitamente il servizio di tesoreria, nonchè quello di deposito dei titoli e valori di proprietà della Regione o depositati da terzi a favore della Regione medesima;
4) fornire idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
5) avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprio esclusivo rischio, della collaborazione di altri istituti di credito quando ciò sia necessario per assicurare un servizio rapido e capillare in tutto il territorio della Regione e per garantire la regolare effettuazione degli incassi e dei pagamenti in qualsiasi località dell'Italia e dei paesi esteri. La scelta dei predetti istituti collaboratori è subordinata al benestare della Giunta regionale;
6) acquistare, nel rispetto delle leggi bancarie, titoli obbligazionari e cartelle emessi da istituti di credito o finanziari cui partecipi la Regione;
7) concedere mutui chirografari alla Regione allo scopo di favorire il finanziamento delle iniziative economico- finanziario-sociali della Regione stessa;
8) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, secondo le modalità da stabilirsi in convenzione.
Art. 4
Le condizioni generali per l'affidamento del servizio di tesoreria, da porre a base della convenzione, sono sottoposte, su proposta della Giunta, all'approvazione del Consiglio.
Art. 5
La convenzione viene approvata dalla Giunta regionale e stipulata dal Presidente della Giunta medesima.
Art. 6
Il responsabile del servizio di ragioneria regionale sovrintende al servizio di tesoreria e provvede al movimento dei fondi secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 7
La vigilanza del servizio di tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice