LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972
Art. 3
Al Presidente della Giunta spetta:
- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e gli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 11, 12, 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- approvare con decreto il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al II comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ;
- scegliere l'area per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .