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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1972, n. 5

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 16 maggio 1972

Art. 3
Al Presidente della Giunta spetta:
- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e gli adempimenti conseguenti ai sensi degli artt. 11, 12, 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- approvare con decreto il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al II comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno;
- scegliere l'area per la localizzazione dei programmi costruttivi per i comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 Sito esterno, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno.

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