LEGGE REGIONALE 11 ottobre 1972, n. 8
INDENNITA' AI CONSIGLIERI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 12 ottobre 1972
Art. 3
Gli assegni integrativi al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e ai membri del Consiglio in relazione alle funzioni ed alle attività svolte, di cui agli artt. 11 e 36 dello Statuto, sono stabiliti nelle seguenti misure mensili: | |
a) al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio regionale: L.250.000 | |
b) ai componenti della Giunta regionale: L.175.000 | |
c) ai vice - presidenti del Consiglio regionale: L.150.000 | |
d) ai segretari dell'Ufficio di Presidenza ed ai Presidenti delle Commissioni permanenti: L.100.000 |