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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972

Art. 2
Il Fondo di cui all'articolo precedente sarà in particolare utilizzato per la concessione di contributi agli Enti locali che, nel quadro della predisposizione delle Unità locali dei Servizi sanitari e sociali, intendono istituire o potenziare Servizi di medicina ed assistenza sociale nei settori indicati, di massima con il seguente ordine di preferenza:
a) medicina ed igiene del lavoro;
b) tutela della maternità ed infanzia;
c) medicina scolastica e dello sport;
d) igiene ambientale e dell'alimentazione;
e) tutela della salute degli anziani;
f) igiene mentale;
g) lotta contro le malattie sociali;
h) educazione e statistica sanitaria.
L'organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro deve garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 Sito esterno: Statuto dei lavoratori.

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