LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972
Art. 2
Il Fondo di cui all'articolo precedente sarà in particolare utilizzato per la concessione di contributi agli Enti locali che, nel quadro della predisposizione delle Unità locali dei Servizi sanitari e sociali, intendono istituire o potenziare Servizi di medicina ed assistenza sociale nei settori indicati, di massima con il seguente ordine di preferenza:
a) medicina ed igiene del lavoro;
b) tutela della maternità ed infanzia;
c) medicina scolastica e dello sport;
d) igiene ambientale e dell'alimentazione;
e) tutela della salute degli anziani;
f) igiene mentale;
g) lotta contro le malattie sociali;
h) educazione e statistica sanitaria.
L'organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro deve garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 9 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 : Statuto dei lavoratori.