LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972
Art. 3
Un contributo prioritario, di massima fino al 40% dell'ammontare del Fondo, è destinato alle spese di istituzione e primo impianto dei Consorzi di vigilanza Igienica e profilassi tra i Comuni che hanno temporaneamente affidato le funzioni di Ufficiale sanitario al Medico condotto e che provvedano a consorziarsi, anche con l'eventuale concorso della Provincia, al fine di assolvere i compiti previsti nei precedenti articoli, oltre a quelli di Igiene e profilassi fissati dal TU Leggi sanitarie del 1934.