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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972

Art. 4
I Comuni nel cui territorio risiedono medici ed ostetriche liberi esercenti possono provvedere all' assistenza medico - chirurgica, farmaceutica ed ostetrica a favore degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 55 del TU Leggi Sanitarie 27- 7- 1934 n. 1265, mediante apposita convenzione che garantisca ai medesimi facoltà di libera scelta del curante ed equiparazione al livello di assistenza sanitaria dei lavoratori assicurati con l'INAM.
Nelle conseguenti modifiche da apportare al Regolamento comunale e consorziale di cui all'art. 66 del citato TU dovrà essere prevista e precisata l'utilizzazione dei sanitari e delle ostetriche condotte nell'attività di medicina preventiva a favore della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, dei lavoratori e degli anziani.
Nel quadro della lotta contro la mortalità infantile e la morbosità ereditaria e congenita, i Comuni, al fine di assicurare visite periodiche alle gestanti ed ai neonati e gli accertamenti specialistici necessari, possono avvalersi, tramite convenzioni, dei consultori materni e pediatrici dati in uso all'ONMI, dei poliambulatori mutualistici e dei servizi ospedalieri.

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