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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972

Art. 6
I contributi destinati all'impianto e all'iniziale avviamento di nuovi Consorzi di Vigilanza Igienica e Profilassi e dei nuovi Servizi di Medicina e Assistenza Sociale possono essere corrisposti - una tantum in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 70.000.000; per le iniziative di potenziamento delle attività già in atto il contributo verrà concesso - sempre una tantum - in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 40.000.000.
L'entità del contributo sarà determinata sulla base dei programmi presentati ai sensi del successivo art. 7, tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge, dall'ampiezza del servizio reso e della popolazione servita.

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