LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972
Art. 6
I contributi destinati all'impianto e all'iniziale avviamento di nuovi Consorzi di Vigilanza Igienica e Profilassi e dei nuovi Servizi di Medicina e Assistenza Sociale possono essere corrisposti - una tantum in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 70.000.000; per le iniziative di potenziamento delle attività già in atto il contributo verrà concesso - sempre una tantum - in un ammontare compreso tra lire 5.000.000 e lire 40.000.000.
L'entità del contributo sarà determinata sulla base dei programmi presentati ai sensi del successivo art. 7, tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge, dall'ampiezza del servizio reso e della popolazione servita.