LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972
Art. 7
Per essere ammessi al godimento dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni, le Province e i loro Consorzi devono presentare al Presidente della Regione domanda con la precisazione dettagliata della finalità cui sarà destinato il contributo, anche per convenzione con altri organismi pubblici sanitari o assistenziali, accompagnata da relazione tecnica ed amministrativa da cui risultino la situazione esistente nel territorio di competenza e altre eventuali iniziative in atto di enti pubblici e privati, relativamente ai settori indicati e per i fini delle istituende Unità locali dei Servizi sanitari e sociali.
Per i servizi già esistenti, per i quali viene richiesto un contributo di incremento o di ampliamento, deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con precisazione delle attrezzature e del personale addetto.
Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state impiegate per i fini stabiliti nell' atto di concessione.