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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972

Art. 7
Per essere ammessi al godimento dei contributi previsti dalla presente legge i Comuni, le Province e i loro Consorzi devono presentare al Presidente della Regione domanda con la precisazione dettagliata della finalità cui sarà destinato il contributo, anche per convenzione con altri organismi pubblici sanitari o assistenziali, accompagnata da relazione tecnica ed amministrativa da cui risultino la situazione esistente nel territorio di competenza e altre eventuali iniziative in atto di enti pubblici e privati, relativamente ai settori indicati e per i fini delle istituende Unità locali dei Servizi sanitari e sociali.
Per i servizi già esistenti, per i quali viene richiesto un contributo di incremento o di ampliamento, deve essere allegato il bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno con precisazione delle attrezzature e del personale addetto.
Gli enti ammessi a contributo hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state impiegate per i fini stabiliti nell' atto di concessione.

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