Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1972, n. 10

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LA PREVENZIONE NEI SETTORI DELLA MEDICINA ED ASSISTENZA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 13 novembre 1972

Art. 12
Il fondo per la prevenzione è ripartito tra gli enti di cui all'art. 1 con decreti del Presidente della Giunta regionale, in conformità del piano annuale di ripartizione finanziaria deliberato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 7 punto 6 dello Statuto.
Il Presidente della Giunta è autorizzato ad impartire istruzioni ai Comuni e alle Province o ai loro Consorzi per l'inoltro delle domande, precisandone i termini di presentazione per ciascuno dei due esercizi finanziari.

Espandi Indice