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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1972, n. 12

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ED URGENTI A FAVORE DI INIZIATIVE DESTINATE ALLA TUTELA, ALLO SVILUPPO ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 24 novembre 1972

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna erogherà nel 1972 la somma di lire 1.000.000.000, per contributi da corrispondersi ad imprese artigiane che, in forma singola od associata, assumano iniziative dirette alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, degli ambienti e dei servizi per i lavoratori dipendenti.
Art. 2
Il contributo sarà corrisposto preferenzialmente, nei limiti della somma stanziata, per le seguenti iniziative:
a) elettrificazione industriale in aree destinate ad insediamenti artigiani;
b) impianti, singoli o collettivi, per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;
c) costituzione e funzionamento di uffici tecnici da parte di imprese artigiane associate per progettazioni e per ricerche scientifiche e tecnologiche applicate da attuarsi anche attraverso la stipulazione di convenzioni con istituti universitari ed altri centri di ricerca;
d) costituzione di consorzi per la commercializzazione della produzione artigiana, in mercati nazionali ed esteri e per gli acquisti collettivi di materie prime, semilavorate e di prodotti finiti, da parte di imprese artigiane all'uopo associate;
e) costituzione e funzionamento di centri di servizi sociali quali mense, luoghi di riunione, ambulatori ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiano;
f) adozione e diffusione di marchi di qualità fra imprese artigiane associate in cooperative od in consorzi;
g) acquisto ed ammodernamento di macchinari ed attrezzature.
Art. 3
Il contributo viene accordato alle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane dell'Emilia - Romagna ed a gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalle leggi in materia di artigianato.
Il contributo sarà accordato in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 5 della presente legge.
Non sarà ammessa a contributo la parte della spesa per la quale il richiedente abbia già ottenuto un contributo a carico di altro ente.
Nell'ammissione al contributo si terrà conto del finanziamento ottenuto, od ottenibile, dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane o di qualsiasi altro credito agevolato ottenuto od ottenibile.
In ogni caso saranno favorite in forma prioritaria quelle iniziative che non hanno beneficiato di altre forme di finanziamento.
Sono ammesse a contributo anche le iniziative che siano in corso di esecuzione, purchè risulti che i lavori non abbiano avuto inizio prima del 30 giugno 1972.
Art. 4
La domanda per ottenere il contributo, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario dell' opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa, deve essere presentata, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Regione.
Le domande verranno, a cura della Regione, trasmesse alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nel cui territorio hanno sede l'impresa o gruppi di imprese associate, o alla Commissione Regionale per l'Artigianato, nel caso di domande per iniziative promosse da imprese associate a livello interprovinciale o regionale.
Nella domanda dovranno elencarsi i contributi ed i finanziamenti comunque chiesti per la stessa iniziativa.
La Commissione Provinciale per l'Artigianato o la Commissione Regionale per l'Artigianato entro e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della domanda debbono esprimere il proprio motivato parere.
Le domande, corredate del parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato o della Commissione Regionale per l'Artigianato, saranno sottoposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, allo esame della Commissione Tecnica Regionale, la quale emetterà il proprio motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui piani di finanziamento.
La Commissione può subordinare il proprio parere favorevole per l'ammissione al contributo all'accettazione di varianti o di modificazioni nel progetto tecnico e nel piano finanziario, anche con riguardo al termine di esecuzione dell'iniziativa e alla rispondenza di essa ai programmi regionali di sviluppo.
Il parere della Commissione indicherà anche la misura in cui si propone che l'iniziativa debba essere ammessa a contributo.
Art. 5
La Commissione Tecnica Regionale di cui ai precedenti articoli è nominata dal Presidente della
Regione ed è composta:
- dall'Assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
- da tre funzionari della Regione, designati dalla Giunta regionale, tra quelli che prestano la propria attività nei settori dell'artigianato, dell'industria e dell'urbanistica;
- da tre rappresentanti della categoria designati dalla Commissione Regionale dell'Artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;
- da tre esperti indicati dal Consiglio regionale, iscritti agli albi professionali e che esercitano l'attività nei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente legge;
- le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.
Art. 6
La Giunta regionale, visti i pareri della Commissione Provinciale per l'Artigianato o della Commissione Regionale per l'Artigianato e della Commissione Tecnica Regionale, delibera la concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità di erogazione degli stessi.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tramite i propri servizi tecnici, essa verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge ammontanti, per l'esercizio 1972, a lire 1.000.000.000, si provvede attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso di un apposito capitolo di spesa tramite il prelievo di pari somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione ".
Le spese per il funzionamento della Commissione Tecnica di cui all'art. 5 della presente legge, sono previste per l'anno 1972 in lire 3.000.000, e vanno imputate al capitolo di spesa n. 25900 " Spesa per il funzionamento di consigli, commissioni e comitati " del bilancio di previsione.
Art. 8
All'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
"progetto di legge regionale per l'erogazione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia" meno lire 200.000.000;
"progetto di legge regionale di finanziamento per la nuova disciplina delle CPA - CRA per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860 " meno lire 200.000.000;
b) in aumento:
"progetto di legge regionale per provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato " più lire 400.000.000.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 vengono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA:
a) Variazioni in diminuzione:
lo stanziamento di cui al capitolo 75100 " Fondo indiviso per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " è ridotto di lire 1.000.000.000.
b) Variazioni in aumento:
è istituito col n. 70100 e con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 il nuovo capitolo " Contributi a favore di iniziative destinate alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività artigiane " nel titolo II - sezione 4a - categoria 3a - Rubrica 10a.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 novembre 1972

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