LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.326 , PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE(1)
(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 3 gennaio 1973
Art. 1
Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968 n. 326 , da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo determinate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
La spesa complessiva di L.1.000.000.000 viene stanziata:
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".