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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.326 Sito esterno, PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE(1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 3 gennaio 1973

Art. 1
Nei limiti della spesa complessiva di lire 1.000.000.000 l'Amministrazione Regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2, lettere b), c), d), e), della legge 12 marzo 1968 n. 326 Sito esterno, da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo determinate ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno.
La spesa complessiva di L.1.000.000.000 viene stanziata:
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1972;
- quanto a L.500.000.000, a carico dell'esercizio 1973.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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