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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.326 Sito esterno, PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE(1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 3 gennaio 1973

Art. 3
I contributi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono concessi con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sulla base di un piano di ripartizione territoriale e settoriale approvato dal Consiglio Regionale.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono le condizioni alle quali è subordinata la concessione medesima ed i termini entro i quali le opere devono essere iniziate e ultimate, nonchè le modalità di liquidazione e pagamento del contributo stesso. Il provvedimento di concessione viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme della legge 12 marzo 1968, n. 326 Sito esterno, in quanto compatibili con la presente legge.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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