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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1

ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.326 Sito esterno, PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE(1)

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 1 del 3 gennaio 1973

Art. 4
All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante prelievo del fondo indiviso di cui al cap. 75100.
All'onere derivante dagli interventi di cui all'art. 2 della presente legge si provvede, per l'esercizio 1972, con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, mediante storno dei fondi dal cap. 71600 già iscritto nello stato di previsione della spesa dell'esercizio stesso con la legge regionale di variazione di bilancio 9 ottobre 1972, n. 7.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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