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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 11
Le domande per la concessione del contributo regionale, rivolte al Presidente della Regione, dovranno essere presentate alle Cooperative di cui i singoli artigiani sono soci. Le Cooperative inoltreranno alla Regione copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione, dai quali risultino la concessione delle garanzie e, corredata dalla richiesta del contributo regionale da parte dell'artigiano, gli eventuali contributi in conto interessi concessi per l'operazione da altri Enti.
La Giunta regionale sulla base dei verbali trasmessi dalle Cooperative Artigiane di Garanzia delibera la concessione del contributo e ne dà notizia agli istituti bancari che accordano il prestito ed alle cooperative interessate.
La liquidazione dei contributi avviene semestralmente in base al rendiconto fornito dalle Cooperative Artigiane di Garanzia. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore degli istituti bancari concedenti i prestiti.
Le Cooperative debbono trasmettere alla Regione copia del bilancio, corredata da apposito questionario, entro 30 giorni dalla data di deposito del bilancio stesso presso il Tribunale competente per territorio.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale verrà emanato apposito modulo di questionario dal quale dovranno risultare le operazioni garantite nel corso dell'esercizio.

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