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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 12
Agli oneri derivanti dalla applicazione degli artt. 1, 6 e 7 della presente legge per l'esercizio 1972, ammontanti complessivamente a L.230.000.000, si provvede con la istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio mediante il prelievo di pari somma dal Capitolo 75100.
Alla nuova spesa, per gli interventi di cui all'art. 10 a carico dell'esercizio 1973, e successivi, viene fatto fronte con la disponibilità conseguente alla non prevista ripetizione per l'esercizio 1973 e successivi della spesa di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.
Alla maggior spesa di L.20.000.000 prevista per l'esercizio 1973 rispetto all'esercizio precedente, in attuazione degli interventi di cui all'art. 1, l'Amministrazione regionale fa fronte col previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16- 5- 1970 n. 281 Sito esterno.

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