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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 14
Le Cooperative Artigiane di Garanzia che intendono usufruire dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge, dovranno, in sostituzione delle norme previste agli artt. 31 secondo comma, 35 secondo comma lettera b), 38 primo comma, 46 secondo comma e 52 dello statuto - tipo approvato con
DM 12- 2- 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:
a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dalla Regione;
b) la Regione autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Artigiana di Garanzia ad accettare contributi, da parte di enti pubblici o privati, qualora l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello statuto;
c) la Regione nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle Cooperative Artigiane di Garanzia;
d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.
La Regione, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, avrà facoltà di disporre della destinazione della somma predetta;
e) la Regione approva le eventuali deroghe e modifiche allo statuto - tipo approvato con DM 12- 2- 1959 ( GU 23- 4- 1959, n. 97).

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