LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3
INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973
Art. 15
Spetta al Consiglio regionale procedere alle nomine ed esercitare le funzioni di cui alle lettere a) , b), c) e d) del precedente articolo. Il Consiglio regionale procede alle nomine di cui alla lettera a) su proposta della Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio.
Al Consiglio regionale spetta altresì esercitare la funzione di cui alla lettera e) del precedente articolo, sentita la Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio e la Commissione regionale per l'Artigianato.