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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 16
Nel presentare la domanda per la concessione dei contributi di cui ai titoli I, II e III della presente legge, le Cooperative Artigiane di Garanzia, che non abbiano ancora provveduto a modificare lo Statuto, dovranno impegnarsi ad uniformarsi a tali disposizioni, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con dichiarazione da allegarsi alla domanda.
Nel caso che le Cooperative Artigiane di Garanzia, cui siano stati accordati i contributi, non provvedano a tali modifiche nel termine di cui al comma precedente e a trasmettere copia dello statuto modificato, il contributo sarà revocato con deliberazione della Giunta regionale.

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