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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 17
In ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione delle Cooperative Artigiane di Garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, saranno considerati decaduti.

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