LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3
INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973
Art. 2
Per le Cooperative già costituite ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione corrisponderà il contributo solo per le nuove quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci, in epoca successiva al 1 aprile 1972.