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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 3
Per ottenere il contributo di cui all'art. 1 della presente legge le Cooperative devono essere costituite e regolate secondo lo statuto - tipo approvato con DM 12- 2- 1959, pubblicato con GU 23- 4- 1959, n. 97, ed uniformare il loro statuto alle norme di cui al capitolo V della presente legge.
Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative Artigiane di Garanzia che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente nel caso che lo statuto stesso venga approvato dalla Regione.
Il contributo verrà corrisposto alle Cooperative costituite con almeno 50 soci.

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