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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 4
Il contributo sarà concesso su domanda della Cooperativa, che dovrà depositare entro il 30 giugno di ogni anno copia dello statuto in vigore, copia del bilancio dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci, e l'elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.

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