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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 5
Il contributo ordinario di cui all'art. 1 della presente legge viene concesso con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio.

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