LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3
INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973
Art. 5
Il contributo ordinario di cui all'art. 1 della presente legge viene concesso con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio.