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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 6
La Regione corrisponderà un contributo straordinario " una tantum " di L.180.000.000 limitatamente all'esercizio finanziario 1972, alle Cooperative Artigiane di Garanzia esistenti nella Regione alla data del 1 aprile 1972.
Tale somma viene ripartita tra le cooperative secondo il seguente criterio:
a) il 40% in proporzione diretta al numero dei soci della Cooperativa alla data del 1 aprile 1972;
b) il 40% in proporzione diretta dell'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'esercizio 1971;
c) il 20% in proporzione diretta del capitale sociale versato dai soci ed esistente alla data del 1 aprile 1972.

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