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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 5 dell' 11 gennaio 1973

Art. 8
Il contributo straordinario sarà accordato alle Cooperative costituite e regolate secondo quanto disposto dall'art. 3 della presente legge.
La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà essere corredata, in ogni caso, da copia dello statuto in vigore.
Le Cooperative costituite prima del 1 aprile 1972 dovranno altresì presentare copia del bilancio approvato dell'anno 1971 e una relazione illustrativa dalla quale risulti il capitale sociale versato dai soci alla data del 1 aprile 1972, l'elenco dei soci alla data del 1 aprile 1972 e l'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'anno 1971.
La domanda di ammissione al contributo, per le cooperative costituite dopo il 1 aprile 1972, dovrà contenere l'indicazione del numero dei soci e del capitale sociale esistente alla data di presentazione della domanda stessa.

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