Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. 12

ISTITUZIONE DI N. 60 BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLA SCUOLA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O SANITA' PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 21 febbraio 1973

Art. 5
I borsisti hanno l'obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste nel piano di studio delle singole scuole di specializzazione.
Al fine dell'integrazione fra preparazione teorica e pratica, sanitaria e sociale i borsisti dovranno effettuare un tirocinio per 15 ore settimanali e per 40 settimane all'anno presso il Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione o presso gli Uffici Sanitari degli Enti locali o presso gli Enti ospedalieri della Regione.
L'Assessorato alla sanità assegnerà i borsisti alle sedi predette previa valutazione delle richieste preferenziali degli interessati.
I borsisti possono anche proporre all'Assessorato la loro partecipazione a corsi di perfezionamento in Italia o all'estero. Nel caso che la proposta venga accettata, il tirocinio è ridotto proporzionalmente.

Espandi Indice