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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. 12

ISTITUZIONE DI N. 60 BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLA SCUOLA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O SANITA' PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 21 febbraio 1973

Art. 6
Le borse di studio hanno durata annuale. Esse sono automaticamente rinnovabili entro il periodo triennale indicato nell'art. 1, fino al completamento del regolare corso di studi, previo accertamento da parte dell'assessore alla sanità che i borsisti abbiano rispettato le condizioni di cui alla presente legge.
In caso di mancata osservanza delle predette condizioni, la Giunta regionale dispone che la borsa di studio non venga rinnovata.
L'importo delle borse di studio sarà ripartito in sei rate bimestrali.
I borsisti avranno diritto al rimborso degli oneri di iscrizione ai corsi di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o Sanità Pubblica.

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