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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1973, n. 12

ISTITUZIONE DI N. 60 BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI ALLA SCUOLA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA O SANITA' PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 21 febbraio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, per contribuire alla formazione di personale medico per i compiti di sanità pubblica nelle costituende Unità locali dei Servizi sociali e sanitari e di direzione sanitaria negli ospedali della Regione, istituisce un fondo triennale per n. 60 borse di studio di lire 1.500.000 ciascuna da ripartirsi in ugual proporzione negli anni 1973- 1974- 1975.
Art. 2
Le borse di studio di cui all'articolo precedente saranno assegnate a coloro che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia a decorrere dall' anno accademico 1967- 1968 e siano iscritti a una scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o Sanità pubblica presso una delle Facoltà mediche dell'Emilia - Romagna.
Il conferimento delle borse di studio verrà effettuato con deliberazione della Giunta regionale sulla base del giudizio espresso da una Commissione nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e composta da:
- l'assessore regionale alla sanità;
- presidente;
- tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;
- tre esperti in medicina pubblica o in medicina sociale designati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
- due funzionari della Regione competenti in materia.
La Commissione esprimerà il proprio giudizio definitivo sulla preparazione scientifica e sulle attitudini del candidato sulla base di un colloquio concernente temi di igiene pubblica, medicina preventiva ed organizzazione sanitaria.
Il candidato potrà inoltre presentare alla Commissione, all'atto della presentazione dei documenti, sue eventuali pubblicazioni, ricerche, elaborati ed ogni altro titolo di cui la Commissione effettuerà preventivamente idonea valutazione.
Art. 3
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far domanda in carta libera all'Assessorato regionale alla Sanità allegando il certificato di laurea, il certificato di iscrizione ad una scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o Sanità Pubblica di una delle Facoltà mediche della regione, il certificato di nascita, lo stato di famiglia, con la certificazione dei redditi accertati ai fini dell' imposta complementare progressiva sul reddito.
Per il rinnovo delle borse di studio i borsisti dovranno inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Assessorato regionale alla Sanità, la certificazione dell'attività svolta, di cui all'art. 5, rilasciata dall'ente presso cui è stato effettuato il tirocinio e la certificazione del superamento di almeno 1/ 3 degli esami per anno di corso previsti dal piano di studi rilasciata dalla scuola di specializzazione.
Art. 4
Il bando di concorso, emanato con decreto del presidente della Giunta, dovrà indicare la data entro cui dovrà essere presentata la domanda di ammissione al colloquio, i requisiti e le condizioni generali richiesti dalla presente legge.
Al bando sarà data la massima diffusione nelle sedi universitarie e sanitarie; esso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
Art. 5
I borsisti hanno l'obbligo di seguire regolarmente le attività di ricerca e didattiche previste nel piano di studio delle singole scuole di specializzazione.
Al fine dell'integrazione fra preparazione teorica e pratica, sanitaria e sociale i borsisti dovranno effettuare un tirocinio per 15 ore settimanali e per 40 settimane all'anno presso il Dipartimento di Sicurezza Sociale della Regione o presso gli Uffici Sanitari degli Enti locali o presso gli Enti ospedalieri della Regione.
L'Assessorato alla sanità assegnerà i borsisti alle sedi predette previa valutazione delle richieste preferenziali degli interessati.
I borsisti possono anche proporre all'Assessorato la loro partecipazione a corsi di perfezionamento in Italia o all'estero. Nel caso che la proposta venga accettata, il tirocinio è ridotto proporzionalmente.
Art. 6
Le borse di studio hanno durata annuale. Esse sono automaticamente rinnovabili entro il periodo triennale indicato nell'art. 1, fino al completamento del regolare corso di studi, previo accertamento da parte dell'assessore alla sanità che i borsisti abbiano rispettato le condizioni di cui alla presente legge.
In caso di mancata osservanza delle predette condizioni, la Giunta regionale dispone che la borsa di studio non venga rinnovata.
L'importo delle borse di studio sarà ripartito in sei rate bimestrali.
I borsisti avranno diritto al rimborso degli oneri di iscrizione ai corsi di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva o Sanità Pubblica.
Art. 7
La spesa derivante dalla presente legge, ivi compreso il rimborso degli oneri di cui all'articolo precedente ammontante a L.36.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973- 1974- 1975, viene finanziata mediante la iscrizione nei bilanci preventivi dei rispettivi esercizi degli appositi capitoli di spesa.
Per l'esercizio 1973 la iscrizione del nuovo capitolo di spesa avviene mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio stesso, secondo la esatta destinazione data alla corrispondente somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio medesimo.
Art. 8
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
a) Variazioni in aumento:
Capitolo 15060
" Borse di studio per medici dirigenti dei servizi di medicina pubblica " (Titolo 1 - Sezione 3a - Categoria 4a Rubrica 2a) L.36.000.000
b) Variazioni in diminuzione
Capitolo 48100
" Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " L.36.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 febbraio 1973

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