Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1973, n. 13

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER AZIONI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ITTICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE E LAGUNARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 27 febbraio 1973

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione, secondo le disposizioni in materia di società per azioni e in particolare dell'art. 2458 e seguenti del Codice Civile, di una società per azioni avente per oggetto la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione della itticoltura nelle acque interne e lagunari esistenti nel territorio del Comune di Comacchio e le connesse attività di raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto ittico.
Art. 2
La società per azioni di cui all'art. 1 sarà costituita dalla Regione Emilia - Romagna, dalla Società Partecipazioni
Alimentari( SOPAL), dall'Ente Delta Padano
- Ente di Sviluppo, dalla Amministrazione Provinciale di Ferrara e dal Comune di Comacchio secondo le modalità e le condizioni definite negli accordi extrastatutari e secondo lo schema di statuto sociale di cui, rispettivamente, agli allegati I, II e III della presente legge.
Art. 3
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, per costituire la società per azioni nei modi e nei termini stabiliti negli accordi di cui all'art. 2.
Art. 4
La Regione Emilia - Romagna sottoscrive, all'atto della costituzione della società, una quota pari al venti per cento del capitale sociale iniziale, secondo quanto stabilito dall'art. 1 dell'accordo di cui allo allegato II, nei modi e nei tempi previsti dal terzo comma dell'art. 3 dell'allegato I.
Qualora si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 10 dell'accordo di cui all'allegato I, con la mancata adesione alla società dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, o del Comune di Comacchio, o di entrambi, la Regione stessa è autorizzata a sottoscrivere le quote di competenza dei due enti sopra richiamati, rispettivamente del 10 per cento e del 5 per cento, portando in tal modo la partecipazione regionale al capitale della società fino al massimo del 35 per cento.
Art. 5
Al Consiglio regionale spetta la designazione di due membri del Consiglio di Amministrazione, dei quali uno con funzioni di presidente, ai sensi dell' art. 4 degli accordi di cui all'allegato I e dell'art. 2 degli accordi di cui all'allegato II.
Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto nell'accordo di cui all'allegato II, provvede inoltre alla designazione di un componente effettivo del Collegio sindacale con funzioni di presidente.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano indipendentemente dalla entità della partecipazione azionaria della Regione, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice civile, fermo restando l'obbligo derivante dal quarto comma dell'articolo 2 dell'allegato I.
Art. 6
Con la presente legge si intendono approvati gli allegati I, II e III. Alla loro modifica si potrà procedere mediante accordo fra le parti, la cui validità è subordinata, per quanto concerne la Regione Emilia - Romagna, all'approvazione di esso con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 7
Il finanziamento della quota di capitale sociale di lire 20.000.000 che dovrà essere sottoscritta dalla Regione Emilia - Romagna, fa carico al fondo indiviso di cui al Capitolo 75100 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, e ad esso si provvede mediante l'istituzione sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, nel titolo II - Sezione 5a - Categoria 12a - Rubrica 8a, di un nuovo Capitolo n. 69800 avente denominazione " Partecipazione alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari ".
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia Romagna.
Bologna, 25 febbraio 1973

Espandi Indice