LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 18
NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20- 10- 1971, N. 912
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 26 marzo 1973
Art. 1
Finalità della legge
La presente legge disciplina gli interventi della Regione nelle zone depresse del territorio regionale, nelle quali realizzare le opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , ai sensi e per gli effetti della legge 20 ottobre 1971, n. 912 .