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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 18

NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20- 10- 1971, N. 912 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 26 marzo 1973

Art. 3
Programma degli investimenti
Il fondo di L.2.000.000.000 assegnato alla Regione Emilia - Romagna con la deliberazione del CIPE del 7 marzo 1972, in attuazione dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1971, n. 912 Sito esterno, è ripartito, agli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo il seguente programma di investimenti:
A) Opere attinenti al settore della bonifica e alla sistemazione idraulica e forestale L.700.000.000
B) Acquedotti e fognature L.1.100.000.000
C) Viabilità ordinaria non statale L.200.000.000 Totale L.2.000.000.000

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