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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 18

NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20- 10- 1971, N. 912 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 26 marzo 1973

Art. 4
Programma degli interventi
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previa consultazione degli enti locali, approva i programmi degli interventi relativi alle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3.
Per la determinazione dei programmi di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani si deve tenere conto di quelle opere che, oltre ad essere di pubblico interesse, consentono anche di favorire l'occupazione di mano d' opera.

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