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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 18

NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20- 10- 1971, N. 912 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 26 marzo 1973

Art. 5
Esecuzione delle opere
L'esecuzione delle opere è normalmente affidata alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali della regione, che vi provvedono nei modi di legge. In questo caso i progetti esecutivi degli interventi di cui alla presente legge e le relative eventuali varianti in corso d' opera sono deliberati dagli enti affidatari ed approvati dalla Giunta regionale la quale procede anche all'affidamento dei lavori in concessione agli Enti stessi.
Parimenti è di competenza della Giunta regionale l'approvazione dei progetti relativi ad opere che la Regione intenda eseguire direttamente.
Nei casi indicati nei precedenti primo e secondo comma, l'approvazione dei progetti è preceduta dall' acquisizione dei pareri degli organi tecnici, obbligatori per legge.
Sono in ogni caso di competenza della Giunta regionale la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo.

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