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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1973, n. 18

NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20- 10- 1971, N. 912 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 26 marzo 1973

Art. 6
Erogazione del finanziamento
All'erogazione del finanziamento delle opere agli enti affidatari ai sensi degli articoli precedenti, la Giunta provvede nelle seguenti misure:
- 30%, previa produzione da parte degli enti interessati dell'atto formale di consegna dei lavori oppure di dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di conduzione in economia degli stessi;
- 30%, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa da parte degli enti di almeno 2/ 3 della precedente erogazione;
- 30% del rimanente finanziamento, previa dimostrazione dell'avvenuta spesa di almeno 2/ 3 della seconda erogazione;
- il rimanente decimo, di garanzia, a collaudo avvenuto.
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme per la esecuzione delle opere pubbliche approvate con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni.

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