LEGGE REGIONALE 02 aprile 1973, n. 19
CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 3 aprile 1973
Art. 1
Negli esercizi dal 1973 al 1976, la Regione concede contributi di ammontare corrispondente alla quota parte di interessi, relativi ad un tasso del 4% in ragione d' anno, sui mutui - contratti o da contrarre
- a favore di imprese artigiane e di gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme previste dalla legge, e che svolgono la loro attività nel territorio della regione stessa.