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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1973, n. 19

CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 3 aprile 1973

Art. 4
La domanda per ottenere il contributo, corredata da un progetto tecnico, da un piano finanziario della opera per la quale si chiede il contributo e da una relazione illustrativa, deve essere presentata al Presidente della Regione.
Le domande verranno trasmesse, a cura della Regione, alle Commissioni provinciali per l'Artigianato nel cui territorio hanno sede l'impresa o i gruppi di imprese associate, o alla Commissione regionale per l'Artigianato, nel caso di domande per iniziative promosse da imprese associate a livello interprovinciale o regionale.
Nella domanda dovranno elencarsi i contributi ed i finanziamenti comunque richiesti o ottenuti per la stessa iniziativa.
La Commissione provinciale per l'Artigianato o la Commissione regionale per l'Artigianato, entro e non oltre 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda, debbono esprimere il proprio motivato parere.
Le domande, corredate dal parere della Commissione provinciale per l'Artigianato o della Commissione regionale dell'Artigianato, saranno sottoposte, a norma dell'art. 5 della presente legge, all'esame della Commissione tecnica regionale, la quale emetterà il proprio motivato parere entro 90 giorni dal ricevimento della pratica.
La Commissione può invitare il richiedente a fornire chiarimenti sul progetto e sui piani di finanziamento.
La Commissione può chiedere modifiche o varianti al progetto tecnico e al piano finanziario.
Il parere della Commissione indicherà anche la somma in capitale per la quale propone che l'iniziativa debba essere ammessa a contributo.

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