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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1973, n. 19

CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 3 aprile 1973

Art. 5
La Commissione tecnica regionale, di cui ai precedenti articoli, è nominata dal Presidente della Regione ed è composta:
- dall'assessore alle attività produttive dell'industria e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;
- da tre funzionari della Regione designati dalla Giunta regionale, fra quelli che prestano la propria attività nel settore dell'artigianato, dell'industria e dell'urbanistica;
- da tre rappresentanti della categoria designati dalla Commissione regionale per l'Artigianato, tenendo conto della pluralità delle associazioni sindacali;
- da tre esperti indicati dal Consiglio regionale, iscritti agli albi professionali e che esercitano la attività nei settori di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.
Nelle deliberazioni della Commissione tecnica, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Le spese per il funzionamento della Commissione tecnica regionale sono a carico della Regione.

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