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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1973, n. 19

CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 3 aprile 1973

Art. 6
La Giunta regionale, visto il parere della Commissione provinciale per l'Artigianato o della Commissione regionale per l'Artigianato e tenuto conto delle determinazioni e delle graduatorie stabilite dalla Commissione tecnica regionale, delibera la concessione dei contributi indicando di volta in volta le modalità di erogazione degli stessi.
Gli affidamenti deliberati dalla Giunta per mutui da contrarre decadono se il richiedente non ottenga il finanziamento da parte dell'Istituto di Credito entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la deliberazione diviene esecutiva.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione, il contributo viene revocato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta verifica l'attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo tramite i propri servizi tecnici.
Il contributo verrà versato, da parte della Regione, direttamente all'Istituto di Credito, il quale provvederà ad adeguare i piani di ammortamento tenendo conto dello stesso.

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