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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1973, n. 19

CONTRIBUTI IN CONTO PAGAMENTO INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI O DA CONTRARRE DALLE IMPRESE ARTIGIANE PER CREDITI A MEDIO TERMINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 3 aprile 1973

Art. 7
Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui, sono stabiliti per gli anni dal 1973 al 1976 i seguenti limiti di impegno: L.350.000.000 per l'esercizio 1973 L.150.000.000 per l'esercizio 1974 L.200.000.000 per l'esercizio 1975 L.200.000.000 per l'esercizio 1976.
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione, relativi ai soprarichiamati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti sono così determinate: L.350.000.000 per l'esercizio 1973 L.500.000.000 per l'esercizio 1974 L.700.000.000 per l'esercizio 1975 L.900.000.000 per l'esercizio 1976 L.900.000.000 per gli esercizi dal 1977 al 1982 L.550.000.000 per l'esercizio 1983 L.400.000.000 per l'esercizio 1984 L.200.000.000 per l'esercizio 1985.
Per l'esercizio 1973, alla iscrizione del limite di impegno di L.350.000.000 si provvede mediante il prelievo di L.250.000.000 dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio stesso; nonchè mediante la riduzione di L.100.000.000 del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio stesso.
Alle maggiori spese di L.150.000.000 nell'esercizio 1974, di L.200.000.000 nell'esercizio 1975, di L.200 milioni nell'esercizio 1976, rispettivamente nei confronti degli esercizi immediatamente precedenti, la Amministrazione regionale fa fronte con l'incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, in ciascuno degli esercizi considerati rispetto a quello immediatamente precedente.

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